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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30608/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata aveva chiesto, ai sensi della legge Pinto, l’ingiunzione di pagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio civile risarcitorio iniziato davanti al Tribunale di Taranto nel 2004 e definito nel 2017. Il giudice designato aveva liquidato euro 5.000 per danno non patrimoniale e euro 600 per spese. In sede di opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, la richiedente domandava l’aumento dell’indennizzo fino a euro 9.600 e il rimborso integrale delle spese vive, pari a euro 447, deducendo che la liquidazione fosse insufficiente. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese dell’opposizione fosse stata disposta erroneamente perché ella non aveva contestato il quantum dell’indennizzo, ma solo le spese vive, sicché non poteva essere ritenuta soccombente neppure parzialmente; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ravvisato più motivi di opposizione e accolto solo uno di essi, mentre era stata proposta un’unica censura relativa al mancato rimborso delle spese vive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha rilevato, dall’esame dell’atto di opposizione consentito perché il vizio dedotto era processuale, che l’opponente aveva in realtà formulato una diffusa contestazione anche sulla congruità della somma liquidata a titolo di indennizzo, riproponendo la domanda di euro 9.600 e lamentando l’insufficienza del parametro applicato. Ne ha tratto la conclusione che la Corte d’appello aveva correttamente deciso solo sui motivi effettivamente dedotti e che la compensazione delle spese dell’opposizione era giustificata dal parziale accoglimento della domanda. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non si applica l’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    l’opposizione al decreto di liquidazione dell’equa riparazione è il rimedio processuale scrutinato dalla Corte, e l’esame del relativo atto può essere compiuto per verificare la fondatezza di censure di violazione processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    la compensazione o liquidazione delle spese deve essere valutata in relazione all’effettiva soccombenza e al contenuto delle domande e delle contestazioni svolte.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è legittima quando la decisione rechi un esito solo parzialmente favorevole alla parte istante.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando decide sui soli motivi effettivamente dedotti nell’opposizione, come risultanti dall’atto.

  • art. 132 c.p.c.

    la censura relativa alla motivazione sulle spese è stata ritenuta infondata perché la decisione impugnata si fondava sulla corretta ricostruzione del contenuto dell’opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non trova applicazione nel procedimento esente dal contributo unificato.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    il procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo è il contesto sostanziale della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dell’equa riparazione, la verifica della fondatezza delle censure processuali può comportare l’esame diretto dell’atto di opposizione per accertarne il contenuto effettivo.
  • La compensazione delle spese è legittima quando la parte che propone l’opposizione ottiene solo un accoglimento parziale della domanda o comunque non risulta totalmente vittoriosa.
  • Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice di merito si pronuncia esclusivamente sui motivi effettivamente formulati nell’atto introduttivo, anche quando la parte sostenga di aver dedotto una sola censura.
  • La contestazione della sola voce delle spese vive non esclude, di per sé, che nell’atto di opposizione siano presenti anche censure sul quantum dell’indennizzo, quando il testo dell’atto mostri una domanda di aumento complessivo della somma richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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