Cassazione Civile, Ordinanza n. 28100/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia, pari a euro 16.000, irrogato a un ex direttore centrale di una SGR per violazione della normativa su governance, organizzazione e controlli interni degli intermediari. La condotta contestata consisteva nell'aver disposto, senza autorizzazione del consiglio di amministrazione e in eccedenza rispetto ai poteri conferiti, un ordine irrevocabile di bonifico di 1,5 milioni di euro dal conto della SGR al conto di un fondo gestito, a titolo di aumento della quota di partecipazione nel fondo, operazione richiesta dalla banca finanziatrice come condizione per concedere un finanziamento. L'opposizione davanti alla Corte d'appello si fondava, tra l'altro, su: decadenza del potere sanzionatorio per tardiva contestazione oltre 180 giorni dall'accertamento; insussistenza della violazione della disciplina di governance e controlli interni; travisamento dei fatti, sostenendo che il bonifico fosse stato disposto su indicazione dell'amministratore delegato; insussistenza dei presupposti dell'art. 190-bis TUF, perché la condotta non avrebbe inciso in modo rilevante sull'organizzazione o sui profili di rischio aziendali; e sproporzione della sanzione. La Corte d'appello aveva annullato la sanzione ritenendo che l'art. 190-bis TUF sanzionasse solo l'inosservanza delle disposizioni richiamate e non qualunque violazione dei doveri di alta dirigenza. Banca d'Italia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva interpretato in modo troppo restrittivo l'art. 190-bis TUF e la normativa prudenziale, poiché l'atto ultra vires del dirigente integrava di per sé una violazione sanzionabile, anche perché idoneo a incidere in modo rilevante sui profili di rischio aziendali e a creare commistione patrimoniale vietata. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, insistendo soprattutto sulla tardività della contestazione e, in subordine, sull'assenza di danno o pericolo per il patrimonio sociale e sulla motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale di Banca d'Italia, ritenendo errata la lettura restrittiva della Corte d'appello: l'art. 190-bis TUF, nel testo applicabile, sanziona l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli artt. 188, 189, 190, 190.1 e 190.2 TUF, e quindi anche la violazione dell'art. 36, comma 4, TUF, oltre alle condotte che abbiano inciso in modo rilevante sui profili di rischio aziendali. La Corte ha valorizzato il fatto che l'ordine di bonifico era stato disposto senza poteri, in assenza del necessario vaglio degli organi competenti, con rischio per l'integrità patrimoniale della SGR e con possibile commistione tra patrimoni. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il primo motivo del ricorso incidentale sulla decadenza è stato respinto perché la contestazione è stata ritenuta tempestiva: il termine di 180 giorni decorre dall'accertamento completo, non dalla mera acquisizione della notizia, e nel caso concreto la Corte ha ritenuto congruo un tempo di almeno tre mesi per l'esame della relazione Consob da parte di Banca d'Italia. Gli ulteriori motivi incidentali sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi affermati e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
È richiamato come norma quadro sulla sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale degli intermediari, cui rinvia la disciplina regolamentare applicabile alle SGR.
La Corte afferma che sanziona l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli artt. 188, 189, 190, 190.1 e 190.2 TUF e non solo l'omessa predisposizione di assetti organizzativi, includendo anche violazioni come quelle dell'art. 36, comma 4, TUF e le condotte che incidano in modo rilevante sui rischi aziendali.
È indicato come disposizione tra quelle la cui inosservanza può integrare la fattispecie sanzionatoria dell'art. 190-bis TUF.
La Corte lo richiama come disposizione la cui violazione, nella specie, è stata ritenuta integrata dall'operazione che avrebbe determinato commistione tra i patrimoni della SGR e del fondo gestito.
Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dall'accertamento completo dell'infrazione, non dalla mera acquisizione della notizia del fatto.
art. 267 TFUE
È stata richiesta in via subordinata una questione pregiudiziale, ma la Corte non la tratta perché il secondo motivo è assorbito.
È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione (n. 3 e n. 5 richiamati nei motivi esaminati).
È evocato indirettamente nella parte relativa all'onere di provare la tempestività della contestazione da parte dell'Amministrazione.
art. 48, par. 1, direttiva 2011/61/UE
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il diritto UE consente di sanzionare anche il personale degli intermediari per violazioni degli obblighi organizzativi e di controllo.
artt. 21, 22, 57, 59 e 60 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013
Sono evocati per sostenere che la normativa europea impone procedure decisionali chiare, documentate e rispettate dagli esponenti aziendali.
Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007
È richiamato come fonte delle regole organizzative e di contenimento del rischio applicabili alle SGR e dei doveri degli organi di gestione.
Regolamento Banca d'Italia 19 gennaio 2015
È richiamato per i requisiti minimi patrimoniali e di liquidità delle SGR, rispetto ai quali il bonifico avrebbe potuto incidere.
Massime di principio
- La fattispecie sanzionatoria prevista per gli esponenti di intermediari vigilati non va letta in modo meramente formalistico o riduttivo: essa può ricomprendere anche la violazione di specifiche disposizioni prudenziali richiamate dalla norma sanzionatoria, quando la condotta concreta sia espressione dell'inosservanza di quei doveri.
- In materia di sanzioni amministrative per l'intermediazione finanziaria, il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dall'accertamento completo dell'illecito, ossia dal momento in cui l'autorità abbia concluso l'istruttoria necessaria a verificarne sussistenza e rilevanza, non dalla sola acquisizione della notizia del fatto.
- Quando vi siano più autorità di vigilanza coinvolte, l'autorità che riceve la relazione ispettiva altrui deve poter svolgere una propria autonoma valutazione; perciò è ragionevole riconoscerle un congruo spatium deliberandi prima della contestazione, specie in presenza di relazioni complesse e corpose.
- L'adozione, da parte di un soggetto apicale privo dei relativi poteri, di un'operazione finanziaria idonea a creare commistione patrimoniale o a incidere sui requisiti patrimoniali dell'intermediario può integrare una violazione sanzionabile se la condotta rientra nelle disposizioni richiamate dalla norma e incide in modo rilevante sui profili di rischio aziendali.
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