Sentenza del 03/06/2020 n. 2463 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 206/2020 IMPOSTE IN GENERE - ACCERTAMENTO - Accertamento induttivo - Utilizzo Studi di settore - Sufficienza - Non sussiste - Necessità contraddittorio preventivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 911/2018, depositata il 14 settembre 2018, che aveva annullato gli avvisi relativi all’anno d’imposta 2011. Contestava la motivazione della sentenza e sosteneva che l’accertamento analitico-induttivo fosse fondato non solo sugli studi di settore, ma anche sulle prestazioni asseritamente non fatturate o sottofatturate, sul numero di clienti e sull’inattendibilità della contabilità; deduceva inoltre che i contribuenti non avessero provato la morosità dei clienti né la sussistenza, congruità e inerenza dei costi. Gli accertamenti avevano rideterminato maggiori compensi e minori costi; il testo non indica gli importi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia, confermando l’annullamento degli avvisi disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha ritenuto che la ricostruzione si basasse essenzialmente sullo scostamento dagli studi di settore e su una supposizione circa l’inverosimiglianza delle prestazioni gratuite, senza elementi sufficienti a rendere inattendibile la contabilità. Ha inoltre considerato plausibili, alla luce del contesto locale e delle circostanze documentate, sia la gratuità di alcune prestazioni semplici rese a parenti o amici sia compensi concordati inferiori a quelli ipotizzati dall’Ufficio, ma comunque superiori ai minimi tariffari. Tali ragioni, assorbenti, hanno determinato il rigetto dell’appello; nessuna pronuncia sulle spese, poiché gli appellati non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
L'Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore.
Il mero scostamento dagli studi di settore non basta a legittimare l’accertamento induttivo: occorrono i presupposti previsti dalla norma e una grave incongruenza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
L'Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore.
Anche ai fini IVA l’accertamento induttivo non può fondarsi su un mero scostamento non significativo dagli studi di settore; devono ricorrere le ipotesi legali e una grave incongruenza.
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è a lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati — meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività — ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
Gli studi di settore sono strumenti statistici e non determinano da soli presunzioni gravi, precise e concordanti. La loro valenza probatoria si forma nel contraddittorio preventivo obbligatorio, nel quale l’Ufficio deve confrontarsi con le circostanze specifiche addotte dal contribuente.
L'Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, conv, con modif. dalla L 29 ottobre 1993, n. 427, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza secondo la previsione del successivo art. 62 seicies.
Per fondare l’accertamento standardizzato è necessaria una grave incongruenza: non è sufficiente una differenza meramente statistica o non significativa tra dichiarato e risultato dello studio.
Massime di principio
- Gli studi di settore non costituiscono, da soli, prova sufficiente di maggiori ricavi o compensi: il loro risultato deve essere verificato mediante contraddittorio preventivo e confrontato con le caratteristiche concrete dell’attività.
- L’accertamento deve motivare l’applicabilità dello standard al caso concreto e spiegare perché le giustificazioni del contribuente non siano attendibili; il mero richiamo allo scostamento non basta.
- Una contestazione di prestazioni gratuite o sottofatturate non può basarsi soltanto su valutazioni di inverosimiglianza: vanno considerate le prove e il contesto fattuale, incluse natura e semplicità delle prestazioni, rapporti con i clienti e caratteristiche territoriali dell’attività.
- La presenza di una grave incongruenza e degli ulteriori presupposti di legge è necessaria per procedere all’accertamento induttivo; uno scostamento non significativo dagli standard statistici non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 2427 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 10225 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 10226 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 10241 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 10244 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →