Cassazione Civile, Ordinanza n. 04419/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Alcune società e un imprenditore individuale hanno convenuto davanti al Tribunale ordinario il comune e la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, chiedendo anzitutto di accertare la nullità, inesistenza o inefficacia di una serie di contratti di concessione con cui il servizio era stato affidato alla concessionaria per diversi tributi comunali. In via derivata hanno chiesto anche di accertare di non essere tenuti al pagamento delle somme pretese mediante numerosi avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali emessi dalla concessionaria. Le convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie sulle concessioni di pubblici servizi e, in subordine, del giudice tributario per la domanda relativa agli atti impositivi. Le attrici hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere una pronuncia che radicasse la controversia nella giurisdizione ordinaria; nel corso del giudizio di merito hanno anche precisato che, se le domande sugli atti tributari fossero interpretabili come dirette a farne dichiarare la validità o efficacia, esse dovevano intendersi rinunciate.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione anche perché proposto dalla parte che aveva introdotto il giudizio, prima di una decisione nel merito. Nel merito della questione di giurisdizione, ha affermato che la controversia appartiene al giudice ordinario, poiché le domande principali riguardano la validità/nullità/inefficacia dei contratti di concessione stipulati tra ente locale e concessionaria, cioè diritti soggettivi e non sindacato su poteri autoritativi della P.A. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, confermando la corretta instaurazione del giudizio davanti al Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d'impresa. Quanto alla domanda derivata sugli avvisi di accertamento e sulle ingiunzioni fiscali, la Corte ha precisato che la relativa questione di giurisdizione potrà porsi solo se e nella misura in cui la domanda principale venga accolta; in tal caso la cognizione spetterebbe al giudice tributario. Ha inoltre rigettato la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalla concessionaria, e ha riservato le spese al merito.
Norme richiamate
Consente il regolamento preventivo di giurisdizione prima della decisione di merito; può essere proposto anche dalla parte che ha introdotto il giudizio, se sussiste un interesse attuale a ottenere subito la pronuncia sulla giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi presuppone che la controversia involga anche l'esercizio di poteri autoritativi e la tutela di interessi legittimi, non essendo sufficiente il solo tema della validità del contratto di concessione.
Richiamato come base della translatio iudicii e come elemento che giustifica l'interesse alla pronuncia immediata sulla giurisdizione per conservare gli effetti processuali e sostanziali degli atti compiuti.
art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per affermare che, ove venga in rilievo la contestazione degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali, la giurisdizione spetta al giudice tributario.
La domanda di responsabilità aggravata proposta dalla controricorrente è stata rigettata, non ravvisandosi un uso distorto del regolamento preventivo di giurisdizione.
Richiamato per lo svolgimento del procedimento camerale e le conclusioni scritte del Procuratore Generale.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
Citato quale atto difensivo depositato nel giudizio di merito dalle parti attrici prima del regolamento di giurisdizione.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche se proposto dalla parte che ha già introdotto il giudizio, purché intervenga prima della decisione e vi sia un concreto interesse a ottenere subito l'individuazione del giudice competente.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi non ricorre automaticamente per ogni controversia connessa alla concessione: occorre che la lite investa l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione e quindi posizioni di interesse legittimo.
- Quando la domanda riguarda esclusivamente la validità, nullità o inefficacia del contratto di concessione stipulato tra ente pubblico e concessionario, la controversia ha natura di diritto soggettivo e appartiene al giudice ordinario.
- Se alla domanda principale si accompagna una domanda derivata sugli atti tributari emessi in esecuzione del rapporto, la questione di giurisdizione su tale domanda può dipendere dall'esito della domanda principale; ove si discuta dell'illegittimità degli atti impositivi, la cognizione spetta al giudice tributario.
- La mera deduzione di un asserito uso dilatorio del regolamento di giurisdizione non basta, da sola, a fondare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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