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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31162/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di ripetizione d'indebito proposta dal consumatore finale contro la società cessionaria dei crediti del fornitore di energia elettrica per ottenere la restituzione di somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di restituzione e disposto, inoltre, la manleva del fornitore originario nei confronti della cessionaria. In appello entrambe le impugnazioni erano state rigettate. La società incorporante del soggetto tenuto alla manleva ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e degli artt. 267 e 288 TFUE per avere la corte d'appello attribuito efficacia erga omnes all'interpretazione della Corte di giustizia di una direttiva non self-executing, al fine di disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511/1988; 2) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e dell'art. 288 TFUE per avere riconosciuto efficacia diretta orizzontale alla direttiva 2008/118/CE in una lite tra privati; 3) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988 e dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE per aver qualificato l'addizionale provinciale come imposta indiretta rientrante nell'ambito della direttiva, pur in mancanza di autonomia giuridica dell'addizionale rispetto all'accisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale provinciale, e la successiva giurisprudenza di legittimità conforme, in particolare Cass. n. 13740/2025. Ha quindi ribadito che, nei rapporti tra solvens e accipiens, la dichiarata illegittimità della disciplina interna per contrasto con il diritto UE determina la caducazione ex tunc della causa giustificatrice del pagamento e consente al consumatore finale di agire in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. direttamente contro il fornitore o il suo avente causa, che resta poi eventualmente titolato a rivalersi verso lo Stato. La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso non scalfissero tale assetto e ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, confermandone però il dispositivo. Non ha provveduto sulle spese di legittimità per l'adesione al ricorso della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata solo per descrivere il rito sommario introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 6 del d.l. n. 511 del 1988

    art. 6 del d.l. n. 511 del 1988

    norma istitutiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, poi dichiarata illegittima costituzionalmente per contrasto con il diritto UE.

  • art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE

    art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE

    disposizione eurounitaria invocata per sostenere l'incompatibilità dell'addizionale provinciale con il sistema armonizzato delle accise e delle altre imposte indirette.

  • art. 11 Cost.

    articoli 11 ... della Costituzione

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare il fondamento costituzionale della disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto UE.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    articoli ... 117, comma 1, della Costituzione

    richiamato nei motivi di ricorso quale parametro di conformità della legislazione interna agli obblighi derivanti dall'ordinamento eurounitario.

  • art. 267 TFUE

    articoli ... 267 ... TFUE

    richiamato nel primo motivo in relazione al ruolo interpretativo della Corte di giustizia.

  • art. 288 TFUE

    richiamato per contestare la pretesa efficacia diretta della direttiva e i limiti vincolanti degli atti UE.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2033 c.c.

    azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c.

    fonte dell'azione di ripetizione dell'indebito esperibile dal solvens nei confronti dell'accipiens che abbia ricevuto il pagamento senza causa giustificatrice.

  • art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    in ossequio al disposto dell'art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi per giustificare la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    prevede, in caso di rigetto dell'impugnazione, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando la disciplina interna istitutiva di un tributo è dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con il diritto dell'Unione, il pagamento eseguito in forza di quella disciplina perde retroattivamente la propria causa giustificatrice e può essere ripetuto ex art. 2033 c.c.
  • In materia di ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di tributo addossato al consumatore finale, l'azione va proposta nei confronti del soggetto che ha ricevuto il pagamento come accipiens materiale, restando impregiudicata l'eventuale rivalsa nei confronti dell'ente pubblico o del soggetto tenuto al rimborso interno.
  • La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata dal giudice di merito può rendere superate le censure sull'efficacia della direttiva o sulla disapplicazione della norma interna, se la soluzione del caso è ormai assorbita dall'eliminazione della base legale del prelievo.
  • Nel giudizio di cassazione, la Corte può confermare il dispositivo della sentenza impugnata correggendone la motivazione, quando il risultato decisorio resta conforme al diritto vivente richiamato e ai precedenti consolidati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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