Sentenza n. 70/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento 1) del provvedimento denominato “Notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione n. 13 del 22.11.2019 ex art. 31, comma 4 del DPR 380/2001”, emesso dal Comune di Fossacesia (CH), Settore 3° Urbanistica ed Edilizia, il 29.11.2024, con prot. n. 0021198, recapitato alla odierna ricorrente, sig.ra Tiziana Maria Di Monte, con racc. a.r. ricevuta il 03.01.2025; 2) del provvedimento denominato “Registro Generale n. 18 del 21.1.2025 - Determina del Responsabile del Servizio n. 7 del 21.01.2025”, emesso dal Settore 3° Urbanistica ed Edilizia del Comune di Fossacesia (CH) il 21.01.2025, prot. n. 0001350, avente ad oggetto: “Acquisizione al patrimonio comunale, ingiunzione pecuniaria per inottemperanza all’ingiunzione n. 13 del 22.11.2019 del settore III urbanistica ed edilizia, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01”, recapitato alla odierna ricorrente, sig.ra Tiziana Di Monte, con racc. a.r., ricevuta in data 08.02.2025; 3) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale e irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune, ritenendo non ottemperata l’ingiunzione di demolizione n. 13 del 22 novembre 2019 relativa a posti auto realizzati su un’area destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato e spazi pubblici o di uso pubblico, ha annullato in autotutela la precedente determina di sospensione, accertato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree e imposto ai proprietari, in solido, la sanzione pecuniaria di 20.000 euro. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 per omesso avviso delle conseguenze acquisitive nell’ingiunzione originaria; violazione dell’art. 31, comma 4-bis, dell’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché dei principi di proporzionalità, per l’irrogazione della sanzione pecuniaria; abnormità della sanzione e illegittimità della sua applicazione in solido; violazione degli artt. 31, commi 2, 3 e 4-bis, d.P.R. 380/2001, dell’art. 97 Cost. e del principio di affidamento; violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per l’annullamento in autotutela della precedente determina comunale. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la mancata ottemperanza non fosse imputabile a colpa, in ragione delle indicazioni contraddittorie del Comune circa le modalità di esecuzione dell’ordine e della sospensione precedentemente disposta. Nel corso del giudizio, in esecuzione della misura cautelare, la ricorrente e gli altri proprietari hanno demolito le opere, rimosso la pavimentazione e regolarizzato le iscrizioni catastali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati. Ha ritenuto fondata la censura relativa all’acquisizione gratuita, rilevando che l’ingiunzione del 2019 avvertiva soltanto dell’irrogazione della sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro e non indicava espressamente che l’inottemperanza avrebbe comportato l’acquisizione gratuita del sedime e dell’ulteriore area al patrimonio comunale. L’avviso relativo all’effetto acquisitivo costituisce elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria e la sua omissione impedisce il trasferimento del bene, pur non rendendo illegittimo l’ordine di demolizione. Il Collegio ha inoltre ritenuto non imputabile alla ricorrente, neppure a titolo di colpa, la mancata ottemperanza nel termine originario. Il Comune aveva infatti fornito indicazioni fuorvianti, qualificando la situazione come priva di interventi edilizi e opere abusive, ritenendo sufficiente la cessazione dell’uso dell’area a parcheggio e la variazione catastale e disponendo la sospensione degli effetti dell’ingiunzione. Tale condotta aveva ingenerato un affidamento incolpevole. Poiché tanto l’acquisizione gratuita quanto la sanzione pecuniaria hanno natura afflittiva, entrambe richiedono l’imputabilità soggettiva, almeno colposa, della mancata esecuzione dell’ordine demolitorio. Accertata l’assenza di colpa, sono risultate illegittime sia l’acquisizione sia la sanzione pecuniaria. Le ulteriori censure sono state assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
L’ingiunzione di demolizione deve indicare l’area oggetto dell’eventuale acquisizione gratuita e deve avvisare espressamente il destinatario che la mancata demolizione entro il termine previsto comporta il trasferimento della proprietà al Comune; l’avviso è elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, quale sanzione afflittiva ulteriore rispetto all’abuso edilizio, presuppone la mancata ottemperanza imputabile almeno per colpa al soggetto sanzionato.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura afflittiva e richiede l’accertamento dell’imputabilità soggettiva, almeno colposa, della mancata esecuzione.
La norma è stata dedotta con riguardo all’annullamento in autotutela della precedente determina comunale, ma il TAR ha deciso la controversia sulla base dei vizi radicali relativi all’avviso acquisitivo e all’assenza di colpa, assorbendo le ulteriori censure.
La norma è stata invocata in relazione all’obbligo di motivazione della sanzione pecuniaria, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l’accoglimento di ragioni preliminari e assorbenti.
Richiamato quale base processuale per il deposito della memoria della controinteressata; nessun principio specifico è stato enunciato in relazione a tale disposizione.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 non può operare se l’ingiunzione di demolizione non avvisa espressamente il destinatario che la mancata ottemperanza comporterà il trasferimento gratuito del sedime e dell’eventuale area ulteriore al patrimonio comunale; tale avviso è elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva, nonostante la sua omissione non travolga l’ordine di demolizione.
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura afflittiva e richiede che la mancata esecuzione sia imputabile al destinatario almeno a titolo di colpa; in difetto di imputabilità, l’acquisizione non può essere disposta.
- Anche la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ha natura afflittiva e può essere applicata soltanto dopo l’accertamento dell’imputabilità soggettiva, almeno colposa, della mancata ottemperanza all’ordine demolitorio.
- La condotta amministrativa contraddittoria o fuorviante, inclusa l’adozione di atti che inducano il proprietario a ritenere sufficiente una modalità di adempimento diversa dalla demolizione, può escludere la colpa nella mancata ottemperanza e impedire l’applicazione delle sanzioni afflittive previste dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.
- L’onere di provare la non imputabilità della mancata ottemperanza grava sul soggetto destinatario dell’acquisizione, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
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