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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento del diniego parziale interposto dal Comune di Caltagirone sull’istanza di accesso del 13 maggio 2025, inviata a mezzo pec, con cui l’odierna ricorrente ha chiesto l’accesso ai documenti inerenti alla realizzazione della Stazione Radio Base per telefonia cellulare Cellnex Italia e contestuale installazione impianto Zefiro NET su un fondo prossimo a quello di proprietà della stessa; Per l’accertamento del diritto di accesso dell’odierna ricorrente e per la condanna dell’Amministrazione resistente a consentire l’accesso, mediante estrazione di copia, agli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202501705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale del Comune di Caltagirone sull’istanza di accesso ai documenti relativi alla realizzazione di una stazione radio base e all’installazione di un impianto di telecomunicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria vicina)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e 25 della l. n. 241/1990 e dell’art. 25 della l.r. n. 10/1991, l’ostensione degli atti relativi alla realizzazione di una stazione radio base, inclusi gli elaborati progettuali, la relazione tecnica, l’analisi di impatto elettromagnetico, la documentazione trasmessa all’ARPA, l’autorizzazione del Genio civile, la variante non sostanziale, i titoli e pareri urbanistici, ambientali e sanitari e gli atti presupposti e consequenziali. Il Comune ha parzialmente accolto l’istanza, negando l’accesso alla documentazione prodotta dalle società controinteressate sulla base dell’opposizione di queste ultime e del richiamo all’art. 24, comma 6, lett. d), della l. n. 241/1990, assumendo che la documentazione rientrasse nel know-how e nella riservatezza commerciale. La ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, degli artt. 3, 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, dell’art. 9 del d.P.R. n. 184/2006 e degli artt. 24 e 113 Cost., nonché il difetto di motivazione e l’omessa ponderazione tra riservatezza commerciale ed esigenze di conoscenza e difesa. Le controinteressate hanno eccepito il difetto di legittimazione e la tardività del ricorso ex art. 116 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato l’integrale ostensione dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione, rilevando che essa deriva dalla presentazione dell’istanza di accesso e dal suo diniego e, comunque, che la vicinitas non contestata dell’abitazione rispetto alla stazione radio base legittima la richiesta di accesso. Ha respinto anche l’eccezione di tardività: il termine di trenta giorni previsto dall’art. 116 c.p.a. decorre quando il provvedimento consente di individuare il contenuto del diniego e i documenti esclusi; nel caso concreto, l’elenco dei documenti non ostensibili è divenuto conoscibile soltanto con la successiva ostensione parziale del 25 giugno 2025, sicché il ricorso notificato il 24 luglio 2025 era tempestivo. Nel merito, il giudice ha affermato che il diniego fondato su segreti tecnici, commerciali o know-how richiede l’individuazione chiara e specifica dell’informazione riservata, della sua funzione e del vantaggio competitivo o tecnologico, oltre alla dimostrazione di effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. La mera opposizione del controinteressato e il generico richiamo al know-how non sono sufficienti. Poiché né il provvedimento comunale né le difese delle società indicavano specificamente quali informazioni possedessero tali caratteristiche, e poiché la documentazione riguardava impianti radio base standard, la riservatezza commerciale non è stata ritenuta configurabile. Il Comune, quale amministrazione detentrice, era tenuto a consentire l’accesso anche se non autore dei documenti. Le controinteressate sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori e contributo unificato se dovuto; le spese nei rapporti con il Comune sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 25 l. 241/1990

    Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dell’amministrazione che detiene i documenti; il diniego o l’accoglimento parziale è impugnabile per ottenere l’ostensione.

  • art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990

    L’esclusione dell’accesso per tutela della riservatezza commerciale richiede una concreta e specifica individuazione di informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali; il generico richiamo al know-how non basta.

  • art. 9 d.P.R. 184/2006

    L’opposizione del controinteressato deve essere valutata dall’amministrazione mediante un’effettiva ponderazione con l’interesse all’accesso e non può tradursi in un diniego automatico.

  • art. 116 c.p.a.

    Il termine per proporre il ricorso in materia di accesso decorre quando il provvedimento consente di individuare il contenuto del diniego e i documenti non ostensibili; se tali documenti emergono solo da una successiva ostensione parziale, il termine decorre da quest’ultima conoscenza.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    La documentazione prodotta nell’ambito del procedimento per la realizzazione di una stazione radio base può essere oggetto di accesso, nei limiti previsti dalla disciplina generale sull’accesso documentale.

  • art. 2, comma 2, d.m. 55/2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese forfettarie.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre ricorso in materia di accesso documentale deriva dalla presentazione di un’istanza di accesso respinta, anche parzialmente, dall’amministrazione; la vicinitas rispetto all’intervento o all’impianto cui si riferiscono i documenti costituisce inoltre elemento idoneo a radicare un interesse concreto all’ostensione.
  • Il termine di trenta giorni per il ricorso ex art. 116 c.p.a. decorre soltanto quando il provvedimento consente di individuare, anche implicitamente, i documenti ai quali l’accesso è stato negato. Se l’elenco o il contenuto dei documenti esclusi diviene conoscibile solo mediante una successiva ostensione parziale, la decorrenza va riferita a tale momento.
  • La sottrazione all’accesso per segreti tecnici, commerciali o know-how presuppone l’individuazione chiara e specifica dell’informazione riservata, della sua funzione e del vantaggio competitivo o tecnologico connesso, nonché la dimostrazione di effettivi caratteri di segretezza oggettiva.
  • La mera opposizione del controinteressato e il generico richiamo alla riservatezza commerciale non legittimano il diniego di accesso; in mancanza di un’allegazione puntuale e verificabile, prevale il principio di trasparenza.
  • L’istanza di accesso può essere rivolta all’amministrazione che detiene materialmente i documenti, anche quando questi siano stati formati da un diverso soggetto pubblico o privato coinvolto nel procedimento.
  • La documentazione relativa alla richiesta e al rilascio di titoli abilitativi per impianti radio base standard non può essere sottratta all’accesso sulla base di un generico riferimento al know-how, ove non siano individuate specifiche informazioni dotate di effettivo valore segreto e competitivo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di motivazione

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