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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17368/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente dopo che, nell'ambito di una modifica del rapporto di lavoro da full time a part time e di una conciliazione sindacale, la società ha ritenuto che la lavoratrice avesse assunto un impegno alla prestazione anche nei giorni festivi. In particolare, la lavoratrice aveva chiesto la trasformazione del rapporto, indicando la propria disponibilità a lavorare secondo l'orario aziendale e anche nelle domeniche e festività; successivamente vi era stato un verbale di conciliazione che recepiva la riduzione dell'orario e il nuovo assetto organizzativo. La società ha poi contestato alla lavoratrice di avere dichiarato la propria indisponibilità a lavorare nella festività dell'1 novembre 2017 e di essersi assentata nonostante diffida, ritenendo la condotta insubordinazione e grave disservizio organizzativo. La Corte d'appello aveva dato ragione alla società, ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa e proporzionata la sanzione, valorizzando il vincolo spontaneamente assunto e l'affidamento datoriale. In cassazione la lavoratrice ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 229 CCNL terziario, degli artt. 2697 e 2119 c.c. e dell'art. 18 St. lav., sostenendo che la condotta fosse al più sanzionabile in via conservativa e non espulsiva, trattandosi di una sola assenza ingiustificata; 2) violazione degli artt. 2113, 2103, 1362, 1371 c.c. e dell'art. 8 d.lgs. 81/2015, assumendo l'inesistenza di un valido accordo sul lavoro festivo nel verbale di conciliazione e l'inefficacia di un'assistenza sindacale solo formale; 3) violazione delle norme ermeneutiche e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ignorato il testo del verbale e omesso di esaminare la prova testimoniale sulla chiarificazione resa in sede conciliativa circa l'assenza di un obbligo incondizionato di lavorare nei festivi; 4) violazione degli artt. 2 L. 260/1949, 5 d.lgs. 81/2015, 1346 e 1418 c.c., sostenendo la nullità di una disponibilità incondizionata al lavoro festivo, perché contrastante con il diritto del lavoratore di astenersi nelle festività riconosciute dalla legge. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi, rilevando che dal verbale di conciliazione non risultava alcun riferimento alla prestazione nei giorni festivi e che la Corte territoriale si era contraddetta affermando, da un lato, che tale accordo non emergeva dal verbale e, dall'altro, che esso era già stato raggiunto in precedenza. Ha quindi censurato la decisione per violazione dei canoni di interpretazione e per mancanza di motivazione sulla prova testimoniale, richiamando il principio secondo cui in sede di conciliazione sindacale l'assistenza deve essere effettiva e il lavoratore deve essere posto in condizione di sapere a quale diritto rinuncia e in quale misura. Inoltre ha richiamato la disciplina delle festività infrasettimanali, osservando che il diritto del lavoratore di astenersi dalla prestazione nei giorni festivi può essere derogato solo da un accordo individuale valido o da accordi sindacali con esplicito mandato del lavoratore, e che una generica disponibilità può essere valutata alla luce di tale normativa. Il ricorso è stato dunque accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento e rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni sulla tutela applicabile, oltre che per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di legittimità si fonda sull'erronea interpretazione del verbale di conciliazione, sulla contraddittorietà della motivazione e sulla mancata considerazione della disciplina legale delle festività infrasettimanali e della necessità di un valido consenso del lavoratore alla rinuncia al riposo festivo.

Norme richiamate

  • art. 229 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi del 18 luglio 2008

    invocato per sostenere che l'assenza contestata rientrasse, al più, in una sanzione conservativa e non nella giusta causa di licenziamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova sulla giustificazione dell'assenza e sulla sussistenza del presupposto disciplinare

  • art. 2119 c.c.

    richiamato per contestare la sussistenza della giusta causa di licenziamento, poi esclusa dalla Corte di cassazione per l'erronea ricostruzione del presupposto fattuale e negoziale

  • art. 18, quarto comma, L. n. 300/1970

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela applicabile in caso di fatto punito dal CCNL con sanzione conservativa

  • art. 2113, quarto comma, c.c.

    richiamato in tema di validità della conciliazione sindacale e di rinuncia/transazione del lavoratore

  • art. 2103, sesto comma, c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla modifica del rapporto di lavoro e al demansionamento concordato

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del verbale di conciliazione secondo il senso letterale e complessivo delle espressioni usate

  • art. 1371 c.c.

    richiamato quale criterio ermeneutico sussidiario a sostegno dell'interpretazione più favorevole al lavoratore in caso di dubbio

  • art. 8, secondo comma, d.lgs. 81/2015

    richiamato per sostenere che l'assistenza sindacale in sede conciliativa deve essere effettiva e non meramente formale

  • art. 2 L. n. 260/1949

    richiamato quale base del diritto del lavoratore a non prestare attività nelle festività infrasettimanali

  • art. 5, terzo comma, d.lgs. 81/2015

    richiamato in relazione alla disciplina della prestazione lavorativa nei giorni festivi e alla necessità di un valido consenso alla deroga

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola o disponibilità indeterminata al lavoro festivo

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per dedurre la nullità della previsione incompatibile con la norma imperativa sul riposo festivo

  • art. 380bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la riserva della motivazione

  • L. n. 260/1949

    la Corte afferma che la normativa sulle festività infrasettimanali è completa e autosufficiente nel riconoscere al lavoratore un diritto soggettivo di astensione, derogabile solo nei limiti consentiti dalla legge

  • L. n. 90/1954

    richiamata come modifica della L. n. 260/1949 nella disciplina delle festività infrasettimanali

Massime di principio

  • Nel giudizio sul licenziamento disciplinare fondato sul rifiuto di lavorare in una festività infrasettimanale, il giudice deve verificare se il diritto del lavoratore al riposo festivo sia stato validamente derogato da un accordo individuale o da un accordo sindacale assistito da esplicito mandato; in mancanza, il rifiuto non può essere automaticamente qualificato come inadempimento disciplinarmente rilevante fino alla giusta causa.
  • In sede di conciliazione sindacale l'assistenza deve essere effettiva e il verbale va interpretato secondo il suo tenore letterale; non è consentito attribuire al lavoratore rinunce o obblighi non chiaramente emergenti dal testo sottoscritto.
  • Quando il testo del verbale di conciliazione non contiene alcun riferimento alla prestazione nei giorni festivi, il giudice non può colmare tale lacuna con mere affermazioni ricostruttive se non supportate da una base testuale o probatoria coerente.
  • La motivazione è affetta da vizio se la corte di merito ritiene superflua la prova testimoniale dedotta su un punto decisivo dopo avere erroneamente interpretato il contenuto dell'accordo; in tal caso la mancata ammissione o valutazione della prova incide sul corretto accertamento del fatto decisivo.
  • La disponibilità del lavoratore a prestare attività nei giorni festivi può essere oggetto di accordo individuale, ma deve essere interpretata alla luce della disciplina legale che tutela il riposo nelle festività; non può essere presunta una rinuncia generale e definitiva al diritto di astensione senza un consenso chiaro e validamente prestato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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