Sentenza del 24/11/2016 n. 23990 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto integralmente alla società un credito d’imposta per incremento occupazionale, ritenendo che l’agevolazione non costituisse un aiuto di Stato e non fosse quindi soggetta alla regola de minimis. Secondo l’Agenzia, la normativa nazionale richiamava espressamente tale limite e il beneficio, incidendo sul bilancio dell’impresa, doveva essere qualificato sostanzialmente come aiuto di Stato. È stata inoltre respinta la contestazione della società relativa alla carenza di legittimazione processuale dell’Ufficio di Pescara.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha affermato che il credito d’imposta per incremento occupazionale era soggetto alla regola de minimis e che il limite quantitativo doveva essere rispettato anche in forza della normativa nazionale, indipendentemente dalla qualificazione comunitaria dell’agevolazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e verificare nel merito la spettanza del credito e dell’importo recuperato. Alla CTR è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis ... purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180 milioni nel triennio
La disposizione assoggetta l’ulteriore credito d’imposta per assunzioni alla regola de minimis e impone un limite massimo complessivo nel triennio.
Legge n. 289 del 2002, art. 63
La norma ha prorogato il regime agevolativo mantenendo ferme, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge n. 388 del 2000, compreso il limite de minimis.
Regolamento CE n. 69 del 2001 e Regolamento UE n. 2204 del 2002
La disciplina comunitaria individua la soglia entro la quale gli aiuti di Stato possono rientrare nel regime de minimis.
Artt. 87 e 88 del Trattato CE, poi artt. 107 e 108 TFUE
Le norme disciplinano il divieto di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e i relativi obblighi di controllo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1
La disposizione disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze delle Commissioni tributarie regionali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale richiama espressamente la regola de minimis, il beneficio fiscale deve rispettare il relativo limite quantitativo, anche se il giudice ritiene che la misura non costituisca tecnicamente un aiuto di Stato.
- Per qualificare un incentivo come aiuto di Stato rilevano anche gli effetti economici a favore dell’impresa: un’agevolazione collegata alle assunzioni può incidere sul bilancio dell’impresa e avere natura sostanziale di aiuto.
- La spettanza dell’agevolazione deve essere valutata sulla base dei presupposti e dei limiti fissati dalla normativa nazionale, senza poter disapplicare tali limiti sulla base di una diversa interpretazione della disciplina comunitaria.
- Il fatto che il contribuente abbia utilizzato solo in parte il credito concesso può essere rilevante nel merito per determinare l’importo effettivamente recuperabile, ma non elimina automaticamente il limite legale applicabile al beneficio.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la perdita definitiva del contribuente: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e quantificare concretamente l’eventuale credito spettante applicando i principi stabiliti dalla Corte.
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