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Sentenza

Sentenza del 17/07/2015 n. 15007 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Proventi derivanti dalla cessione di beni non più strumentali - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2002 da un'impresa agricola. L'Agenzia delle Entrate sosteneva, da un lato, che i soci non fossero legittimati a proporre appello dopo la cancellazione della società e, dall'altro, che le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni agricoli divenuti edificabili costituissero plusvalenze relative a beni strumentali e dovessero quindi concorrere alla base imponibile IRAP. I resistenti sostenevano invece che, a seguito del mutamento di destinazione urbanistica, i terreni avessero perso il carattere di beni strumentali all'attività agricola.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittimati i soci della società cancellata a proseguire il giudizio, in applicazione del fenomeno successorio conseguente all'estinzione della società. Nel merito, ha stabilito che i terreni, una volta divenuti edificabili e non più strumentali all'attività agricola, non rientrano tra i beni strumentali ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997. Pertanto, i corrispettivi e le plusvalenze derivanti dalla loro cessione non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 4 e 5

    "Valore della produzione netta"

    Nel regime applicabile all'anno 2002, la base imponibile IRAP è determinata considerando le componenti positive e negative riferibili alle voci del conto economico indicate dagli artt. 4 e 5, con esclusione, in linea generale, dei proventi e oneri straordinari.

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 9, comma 2

    "Regime ordinario" di determinazione della base imponibile

    L'impresa agricola aveva optato per la determinazione ordinaria della base imponibile IRAP secondo l'art. 5 del decreto.

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3

    "Concorrono le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda"

    La disposizione riguarda esclusivamente plusvalenze e minusvalenze relative a beni che conservino la natura di beni strumentali. Se il bene perde tale natura prima della cessione, il relativo corrispettivo non concorre alla base imponibile IRAP.

  • Codice civile, art. 2425

    "Valore della produzione" e "proventi ed oneri straordinari"

    La base imponibile IRAP si collega alle voci del valore e dei costi della produzione, mentre non considera ordinariamente la voce E relativa ai proventi e oneri straordinari, salvo le specifiche ipotesi previste dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997.

  • Codice civile, art. 2495, comma 2, e principi delle Sezioni Unite, Cass. n. 6070/2013

    "Fenomeno di tipo successorio"

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e il subentro dei soci nei rapporti giuridici residui, anche attivi, nei limiti e secondo le modalità individuate dalla giurisprudenza.

  • Codice di procedura civile, artt. 299 e seguenti

    "Evento interruttivo del processo"

    L'estinzione della società durante un giudizio costituisce un evento interruttivo, con possibilità di prosecuzione o riassunzione da parte dei soci o nei loro confronti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 40 e 54

    La giurisprudenza richiamata li utilizza per distinguere i beni strumentali o relativi all'impresa dai beni che, per effetto del mutamento di destinazione, ne fuoriescono.

Massime di principio

  • Per stabilire se una plusvalenza concorra alla base imponibile IRAP, occorre verificare se il bene fosse ancora strumentale all'attività d'impresa al momento della cessione.
  • Il mutamento oggettivo e definitivo della destinazione economica o urbanistica di un bene può comportare la perdita della sua strumentalità, anche se il bene è stato utilizzato in precedenza nell'attività produttiva.
  • La vendita di un terreno agricolo divenuto edificabile, quando il terreno non sia più strumentale all'attività agricola, genera un provento che non concorre alla base imponibile IRAP secondo il testo dell'art. 11, comma 3, applicabile alla fattispecie.
  • La mera continuazione di fatto dell'utilizzo agricolo non è necessariamente decisiva: rilevano soprattutto la nuova destinazione del bene e la sua effettiva permanenza nell'organizzazione dell'impresa.
  • Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, i soci possono subentrare nei rapporti giuridici non definiti e, ricorrendone i presupposti processuali, proseguire o riassumere il giudizio.
  • La soluzione dipende dalla disciplina IRAP vigente nel periodo d'imposta considerato; eventuali modifiche normative successive devono essere valutate separatamente.

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