Sentenza del 17/07/2015 n. 302 - Comm. Trib. Prov. Forlì
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - Atto di costituzione di vincolo di destinazione - Assoggettamento all'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 - Sussistenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sosteneva che il vincolo di destinazione istituito mediante trust, avente finalità liquidatorie nell'interesse esclusivo dei creditori, non comportasse né il trasferimento dei beni a un beneficiario né un effettivo arricchimento e, pertanto, non fosse soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni. L'ufficio aveva invece applicato l'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, con aliquota dell'8%, sul valore degli immobili segregati.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. La costituzione irrevocabile del vincolo di destinazione, anche se priva di trasferimento dei beni e di arricchimento immediato del beneficiario, costituisce di per sé il presupposto dell'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006. Il ricorso della società è stato quindi rigettato, con conferma dell'applicazione dell'imposta dell'8% sul valore dei beni vincolati.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 23 novembre 2006, n. 286
L'imposta sulle successioni e donazioni è istituita anche sui vincoli di destinazione.
La norma è stata interpretata nel senso che l'imposta colpisce direttamente e autonomamente la costituzione del vincolo di destinazione, anche quando l'atto non realizzi un trasferimento patrimoniale a favore di un beneficiario né un arricchimento immediato.
Cassazione civile, Sez. 6-5, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3735
La Corte ha ritenuto imponibile, ai sensi dell'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, il trust con cui beni immobili vengono irrevocabilmente vincolati a finalità liquidatorie nell'interesse dei creditori.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, la costituzione di un vincolo di destinazione può essere sufficiente, anche senza trasferimento della proprietà o arricchimento attuale di un beneficiario.
- Un trust liquidatorio istituito nell'interesse dei creditori può essere assoggettato all'imposta sui vincoli di destinazione quando il vincolo è irrevocabile e riguarda beni determinati.
- La finalità non liberale dell'atto, come la liquidazione dei beni o la tutela dei creditori, non esclude necessariamente l'imposizione, perché il presupposto può essere individuato nella costituzione del vincolo in sé.
- In situazioni analoghe occorre verificare la struttura concreta dell'atto, la natura irrevocabile del vincolo, i beni coinvolti e la disciplina fiscale vigente al momento dell'operazione, poiché l'interpretazione giurisprudenziale e il quadro normativo possono evolvere.
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