Sentenza del 17/07/2015 n. 279 - Comm. Trib. Prov. Lecco
SANZIONI - Dati per la dichiarazione di intenti - Sanzione proporzionale - Assenza di imposta evasa - Alcun pregiudizio - Principio di proporzionalità - Illegittimità sanzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione della sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta per l’omesso invio dei dati relativi alla dichiarazione d’intenti. Nel caso concreto, tuttavia, l’omissione non era stata seguita da alcuna operazione imponibile, non vi era stata imposta evasa e la violazione non aveva arrecato pregiudizio all’attività di controllo né inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo. Il ricorrente ha quindi contestato l’applicazione di una sanzione proporzionale, ritenendola priva di una base di commisurazione e sproporzionata rispetto alla natura meramente formale dell’inadempimento.
La decisione
La sanzione è stata ritenuta illegittima. In assenza di operazioni e di imposta evasa, non è possibile applicare una sanzione proporzionale parametrata all’imposta dovuta. Inoltre, trattandosi di una violazione formale senza concreto pregiudizio per l’azione di controllo o per la riscossione del tributo, trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 5-bis del d.lgs. 472/1997. L’importo di 137.123,00 euro è stato considerato manifestamente sproporzionato rispetto alla violazione contestata.
Norme richiamate
Art. 5-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La disposizione è stata interpretata nel senso che le violazioni formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle attività di controllo e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo non devono essere assoggettate a sanzioni sproporzionate.
Disciplina sanzionatoria relativa ai dati della dichiarazione d’intenti
Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta
La sanzione proporzionale presuppone l’esistenza di un’imposta dovuta o evasa cui rapportare la percentuale. Se non è stata effettuata alcuna operazione imponibile e non esiste alcuna imposta evasa, manca la base di calcolo della sanzione proporzionale.
Principio unionale di proporzionalità delle sanzioni
Le sanzioni tributarie devono essere adeguate e proporzionate alla gravità concreta della violazione. Non è legittimo applicare una sanzione molto elevata a una violazione esclusivamente formale, priva di danno erariale e di ostacolo ai controlli.
Massime di principio
- Quando l’omissione riguarda un adempimento formale, occorre verificare se siano state effettivamente compiute operazioni imponibili e se vi sia stata imposta evasa.
- Una sanzione proporzionale all’imposta dovuta non può essere applicata se manca una concreta imposta da prendere come parametro di calcolo.
- L’assenza di danno per l’Erario, di pregiudizio ai controlli e di incidenza sulla base imponibile o sul versamento del tributo può qualificare la violazione come meramente formale.
- Le sanzioni tributarie devono rispettare il principio di proporzionalità: anche una violazione esistente non può giustificare una sanzione manifestamente eccessiva rispetto alla sua gravità concreta.
- In casi analoghi è opportuno documentare l’assenza di operazioni, di imposta evasa e di ostacoli all’attività di controllo, chiedendo l’esclusione della sanzione proporzionale o l’applicazione del regime previsto per le violazioni formali.
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