Sentenza del 17/07/2015 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Lecco
IVA - Appostamento credito Quadro RX - Necessità Modello VR - Mancanza - Diniego di rimborso - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il mero appostamento del credito IVA nel Quadro RX del Modello Unico fosse sufficiente a manifestare la volontà di ottenere il rimborso. L’Amministrazione, invece, aveva negato il rimborso per la mancata presentazione del Modello VR, ritenuto necessario per formulare una richiesta formale ed esigibile di restituzione del credito.
La decisione
Il diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo. L’indicazione del credito nel Quadro RX non equivale a una domanda formale di rimborso. In assenza di disposizioni specifiche, la domanda di restituzione deve essere presentata entro il termine previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992, ossia entro due anni dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Il Modello VR costituisce il presupposto necessario per rendere esigibile il credito IVA.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine biennale previsto dalla norma, quando non siano stabiliti termini o modalità specifiche.
Modello VR per il rimborso IVA
La presentazione del Modello VR è considerata necessaria per formalizzare la richiesta di rimborso IVA e rendere esigibile il relativo credito; la sola indicazione nel Quadro RX non è sufficiente.
Massime di principio
- L’indicazione di un credito nella dichiarazione dei redditi o IVA non equivale automaticamente alla presentazione di una domanda formale di rimborso, salvo che la legge attribuisca espressamente tale effetto.
- Per ottenere un rimborso fiscale occorre rispettare le modalità procedurali specificamente previste, inclusa la presentazione dell’eventuale modello o istanza dedicata.
- La mancata presentazione dell’atto formalmente richiesto può rendere il credito non esigibile e legittimare il diniego dell’Amministrazione finanziaria.
- I termini per la richiesta di restituzione devono essere verificati con attenzione: in via generale, l’art. 21 del d.lgs. 546/1992 prevede il termine di due anni, salvo disposizioni speciali.
- La mera esposizione contabile del credito ha funzione dichiarativa o di riporto e non necessariamente costituisce una manifestazione inequivoca della volontà di ottenere il pagamento.
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