Sentenza del 17/07/2015 n. 15000 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania del 28 novembre 2007, che aveva confermato la decisione della C.T.P. di Napoli n. 74/32/2006 e riconosciuto l'illegittimità del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. Il contribuente sosteneva di non avere dedotto i contributi versati al fondo; la C.T.R. aveva quindi ritenuto imponibile soltanto l'incremento maturato, pari a 1.316,92 euro, e non l'intero capitale di 65.883,13 euro, sul quale erano state trattenute imposte per 21.563,52 euro. I ricorrenti hanno proposto tre censure: violazione del D.Lgs. n. 47/2000 sul regime fiscale delle prestazioni dei fondi pensione; violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento, da parte del contribuente attore in senso sostanziale, dell'onere della prova; vizio di motivazione, perché le dichiarazioni dei redditi non sarebbero state documentazione idonea a provare il diritto al rimborso.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione nei procedimenti avviati dal 1° gennaio 2001 spettava esclusivamente all'Agenzia. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso dell'Agenzia: il primo motivo non formulava un quesito adeguato e non individuava correttamente la fattispecie concreta; il secondo era generico e non indicava quali prove mancassero né quando la censura fosse stata proposta nei gradi di merito; il terzo era privo di un idoneo momento di sintesi e di specificità quanto alla documentazione asseritamente necessaria. La Corte non ha dunque esaminato nel merito la correttezza del rimborso. Dispositivo: inammissibilità di entrambi i ricorsi; nel testo fornito non è indicata una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 dicembre 2000, n. 47, artt. 12 e 19, comma 1
Le disposizioni erano invocate dall'Agenzia per sostenere l'applicazione del regime fiscale introdotto dal 1° gennaio 2001 alle prestazioni dei fondi pensione, ma la Cassazione non ne ha deciso l'applicazione sostanziale: la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per inadeguata formulazione del quesito e mancata precisa individuazione della fattispecie.
La regola sull'onere della prova era invocata dai ricorrenti per attribuire al contribuente, quale attore sostanziale nella domanda di rimborso, l'onere di documentare il proprio diritto. La Corte non ha deciso nel merito la ripartizione dell'onere, perché il motivo non specificava la documentazione richiesta né dove e quando la questione fosse stata sollevata nei giudizi di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e al vizio di motivazione. Nel caso concreto, le censure formulate sotto tali profili sono state dichiarate inammissibili per difetti di specificità, autosufficienza e adeguata formulazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non basta indicare la norma che si assume violata: il motivo deve collegare in modo preciso la regola giuridica alla fattispecie accertata dal giudice di merito e formulare una censura coerente con la decisione impugnata.
- Chi contesta la prova valutata dal giudice deve indicare concretamente quali documenti o elementi sarebbero mancanti o decisivi e spiegare dove e quando la relativa questione è stata proposta nei gradi precedenti; contestazioni generiche possono essere dichiarate inammissibili.
- Nelle controversie di rimborso, l'onere probatorio del contribuente può essere oggetto di contestazione, ma la censura in Cassazione deve precisare quale prova spettava produrre e perché quella acquisita non sarebbe sufficiente. In questa decisione la Corte non ha stabilito nel merito quale prova fosse necessaria.
- Per i procedimenti introdotti dal 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale nelle controversie tributarie spetta all'Agenzia delle Entrate, in ragione della successione nei rapporti e nei poteri dell'amministrazione finanziaria.
- L'inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione favorevole al contribuente nei gradi di merito, ma non equivale a una pronuncia della Cassazione sul fondamento sostanziale del diritto al rimborso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 lug 2015Sentenza del 17/07/2015 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 17 lug 2015Sentenza del 17/07/2015 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 17 lug 2015Sentenza del 17/07/2015 n. 279 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 17 lug 2015Sentenza del 17/07/2015 n. 280 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 17 lug 2015Sentenza del 17/07/2015 n. 302 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 17 lug 2015Sentenza del 17/07/2015 n. 303 - Comm. Trib. Prov. Forlì
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →