Sentenza del 17/07/2015 n. 280 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Denuncia - Valutazione di prognosi postuma - Necessità - Sussiste - Mancata indicazione fatti - Legittimità raddoppio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini è stato ritenuto illegittimo perché l’Amministrazione non aveva indicato e dimostrato adeguatamente i fatti dai quali sarebbe derivato l’obbligo di denuncia penale. Di conseguenza, l’accertamento notificato oltre il termine ordinario non poteva considerarsi tempestivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il raddoppio dei termini per l’accertamento tributario previsto quando i fatti contestati possono integrare un reato tributario. Secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2011, il giudice tributario deve verificare, con una valutazione ex post riferita alla situazione esistente al momento dell’accertamento (prognosi postuma), se sussistessero concretamente i presupposti dell’obbligo di denuncia. Deve inoltre verificare che l’Amministrazione non abbia utilizzato in modo pretestuoso o strumentale il raddoppio per beneficiare di un termine più ampio. La denuncia penale costituisce il principale documento da esaminare. Nel caso concreto, la mera indicazione della possibile rilevanza penale, senza l’esposizione dei fatti idonei a giustificare l’obbligo di denuncia, non è stata ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011
Ai fini del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento, è compito del giudice tributario accertare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (prognosi postuma).
Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per la sola esistenza o presentazione di una denuncia: il giudice deve verificare concretamente se, al momento dell’accertamento, esistessero fatti idonei a imporre la denuncia per un reato tributario e se l’Amministrazione abbia agito senza intenti strumentali.
Norme sul raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento tributario
Il termine più lungo è applicabile solo quando i fatti contestati presentano elementi concreti tali da far sorgere un obbligo di denuncia penale. La contestazione deve essere specifica e adeguatamente motivata; in mancanza, l’accertamento oltre il termine ordinario è tardivo.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non può essere giustificato da una denuncia penale meramente formale, generica o presentata allo scopo di estendere il termine di accertamento.
- Il giudice deve valutare i fatti esistenti al momento dell’accertamento, secondo una prognosi postuma, verificando se in quel momento fosse ragionevole ravvisare un obbligo di denuncia.
- L’Amministrazione deve indicare i fatti concreti che potrebbero integrare il reato; il semplice richiamo astratto a una fattispecie penale non è sufficiente.
- Quando l’accertamento è notificato oltre il termine ordinario, spetta al giudice verificare rigorosamente la legittimità del raddoppio e l’assenza di un uso pretestuoso dello strumento.
- Se mancano i presupposti dell’obbligo di denuncia, il termine raddoppiato non è applicabile e l’accertamento tardivo deve essere annullato.
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