Cassazione Civile, Ordinanza n. 14908/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore di essere riconosciuto, per il periodo indicato in giudizio, come dirigente di una banca e di ottenere le differenze retributive conseguenti. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la decisione era stata poi riformata in appello, ma una precedente cassazione aveva annullato quella pronuncia e rinviato alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sulla nozione di dirigente e sulla valutazione delle prove. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha nuovamente rigettato l'appello della banca, ritenendo provata la natura dirigenziale delle mansioni svolte dal lavoratore e reputando coperta da giudicato interno la questione della prescrizione. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme processuali sul giudizio di rinvio, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato le conclusioni rassegnate in riassunzione; (2) violazione delle norme processuali per avere la Corte deciso senza il fascicolo di primo grado, anziché disporne la ricostruzione; (3) violazione delle norme sul rapporto di lavoro e del CCNL del credito, contestando nel merito che le mansioni svolte integrassero funzioni dirigenziali, in particolare quanto al coordinamento di risorse e al ruolo apicale svolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché l'eventuale erronea lettura delle conclusioni in riassunzione non incideva sulla decisione, fondata comunque sul merito dell'originario appello e sui principi fissati nel precedente giudizio rescindente. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo, perché la Corte d'appello, preso atto della mancata trasmissione del fascicolo di primo grado, aveva autorizzato la ricostruzione degli atti mancanti e aveva poi deciso sulla base degli atti disponibili; inoltre la ricorrente non aveva indicato di avere chiesto specifiche istanze o un rinvio per la ricostruzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione, mentre la Corte territoriale aveva motivato in modo compiuto sulla sussistenza degli elementi della qualifica dirigenziale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della banca alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio di rinvio.
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia comunque deciso sulla base degli atti disponibili dopo avere autorizzato la ricostruzione del fascicolo.
art. 125 disp. att. trans. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione al giudizio di rinvio e alla formulazione delle conclusioni.
Richiamato insieme alle norme del contratto collettivo e all'art. 2103 c.c. per contestare l'interpretazione della qualifica dirigenziale.
Invocato per censurare la valutazione delle mansioni svolte e la riconducibilità delle stesse alla qualifica superiore.
Indicata come norma procedurale relativa alla trattazione in camera di consiglio.
Richiamato quale disciplina del giudizio di rinvio; la Corte ha rilevato che il giudice di rinvio si era correttamente attenuto ai principi fissati in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo, ma la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta a contestare il merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha però escluso il vizio per entrambi i primi due motivi.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 4 CCNL del credito del 22.6.1995
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa lettura della nozione contrattuale di dirigente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio le parti conservano la medesima posizione processuale già rivestita nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata, e il giudice del rinvio deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione.
- È inammissibile per difetto di interesse la censura che, anche ove fondata, non inciderebbe sull'esito della decisione perché il giudice di rinvio ha comunque esaminato il merito secondo il perimetro tracciato dalla cassazione.
- Quando il fascicolo di primo grado non sia disponibile, il giudice di appello deve consentire la ricostruzione degli atti mancanti; il vizio deducibile in cassazione sussiste solo se tale attività non venga consentita, con pregiudizio del diritto di difesa.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, se la sentenza impugnata contiene un esame complessivo e motivato delle risultanze istruttorie.
- La qualificazione dirigenziale del lavoratore va desunta dagli elementi sostanziali delle mansioni effettivamente svolte, valorizzando autonomia, potere decisionale, funzioni di promozione e coordinamento, e l'importanza del ruolo nell'organizzazione aziendale.
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