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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24906/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di somministrazione di lavoro e da contratti a tempo determinato intercorsi presso l’utilizzatrice tra novembre 2005 e luglio 2009. Il lavoratore ha chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai contratti, sostenendo la genericità delle causali indicate. La Corte d’appello ha accolto la domanda, ritenendo non specifiche le causali formulate in termini di incremento della produzione, punte di più intensa attività e più intensa attività legata a una commessa dello stabilimento Fiat di Cassino, perché tali indicazioni non consentivano di verificare l’effettività dell’esigenza organizzativa. La società ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003: secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe trascurato che somministrazione e contratto a termine sono istituti distinti, regolati diversamente quanto alla causale, e che nel caso concreto le causali apposte erano conformi ai requisiti di legge, senza che fosse necessaria una connotazione di temporaneità ed eccezionalità tipica del lavoro a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura, osservando che il giudice di merito aveva svolto la verifica di specificità della causale secondo i principi consolidati: la causale è sufficiente quando gli elementi del contratto consentono di identificare e controllare l’effettiva esigenza aziendale che giustifica l’assunzione, anche con riferimento a formule come incremento della produzione o punte di intensa attività, purché accompagnate da ulteriori dati utili alla verifica. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente rilevato l’estrema genericità delle causali, non colmabile con una giustificazione ex post, perché mancavano riferimenti al programma di lavoro e alle specifiche esigenze produttive. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; le spese sono state poste a carico della ricorrente e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge denunciata dal ricorrente

    È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione con cui è stata dedotta la violazione della disciplina sostanziale sui contratti di somministrazione e a termine.

  • artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003

    Regolano la somministrazione di lavoro; la Corte richiama la necessità che la causale sia specifica e verificabile, ma ritiene che nel caso concreto la doglianza della società non scalfisca la motivazione di merito.

  • art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003

    In tema di somministrazione irregolare, comporta l’imputazione del rapporto all’utilizzatore secondo il meccanismo del subentro nei rapporti già costituiti e gestiti dal somministratore, nei limiti di compatibilità con norme inderogabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per l’ulteriore contributo unificato.

  • Cass. n. 208 del 2015

    La specificità della causale sussiste quando gli elementi indicati nel contratto consentono di identificare e verificare l’esigenza aziendale che legittima il termine, senza necessità di formalizzare la temporaneità dell’esigenza.

  • Cass. n. 10033 del 2010

    Il giudice deve valutare tutti gli elementi ritualmente acquisiti, compresi gli accordi collettivi, per riscontrare le ragioni indicate per l’assunzione a termine.

  • Cass. n. 15076 del 2016

    Clausole come ‘picchi di produzione’ possono essere idonee se accompagnate da dati ulteriori che consentano di individuare la ragione organizzativa e verificarne l’effettività.

  • Cass. n. 2521 del 2012

    Le formule di ‘punte di intensa attività’ possono integrare una causale specifica se contestualizzate da ulteriori elementi verificabili.

  • Cass. n. 8120 del 2013

    Conferma la necessità di ancorare la causale a elementi ulteriori idonei a consentire il controllo giudiziale sulla ragione organizzativa.

  • Cass. n. 21001 del 2014

    Ribadisce la sufficienza di indicazioni causali contestualizzate da ulteriori elementi oggettivi.

  • Cass. n. 5379 del 2018

    Il medesimo criterio di specificità vale anche per il contratto di lavoro subordinato a termine.

  • Cass. nn. 6944 e 24842 del 2018

    In motivazione, confermano che il giudice può utilizzare tutti i dati del contratto per verificare se la causale consenta di individuare la ragione organizzativa e il nesso con l’assunzione.

  • Cass. n. 77 del 2019

    Ribadisce il potere-dovere del giudice di merito di valutare la specificità della causale sulla base di tutti gli elementi contrattuali.

  • Cass. n. 19114 del 2023

    In tema di somministrazione irregolare, l’instaurazione del rapporto con l’utilizzatore non crea un rapporto ex novo ma implica il subentro dell’utilizzatore nei rapporti già costituiti e gestiti dal somministratore.

Massime di principio

  • La causale giustificativa del termine o della somministrazione è sufficientemente specifica quando, letta nel contesto del contratto e degli altri elementi acquisiti, consente di identificare l’esigenza aziendale e di controllarne l’effettività, senza bisogno di formule sacramentali o della descrizione espressa della temporaneità dell’esigenza.
  • Espressioni come incremento della produzione, picchi di produzione o punte di intensa attività non sono di per sé insufficienti: diventano idonee se accompagnate da ulteriori dati concreti, quali mansioni, periodo, ambito territoriale, programma di lavoro o altre circostanze che rendano verificabile la ragione organizzativa e il nesso con l’assunzione.
  • Nel giudizio sulla legittimità del termine o della somministrazione, il controllo di specificità della causale è rimesso al giudice di merito, che deve valutare complessivamente tutti gli elementi ritualmente acquisiti e può fondare la decisione anche su accordi collettivi e dati desumibili dal contratto.
  • In caso di somministrazione irregolare, il meccanismo legale opera come subentro dell’utilizzatore nei rapporti già costituiti e gestiti dal somministratore, con imputazione all’utilizzatore degli atti compiuti dall’interponente nei limiti della compatibilità con le norme inderogabili.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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