Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07216/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010 con cui l’Ufficio ha contestato alla società: la rideterminazione dei ricavi per prestazioni rese in favore di un socio; il disconoscimento di costi per fatture ritenute soggettivamente inesistenti; il disconoscimento di costi per prestazioni di consulenza infragruppo; il disconoscimento di costi per prestazioni pubblicitarie. In primo grado il ricorso è stato accolto solo in parte; in appello l’esito è stato in larga parte sfavorevole alla società, salvo una parziale revisione del rilievo sui ricavi. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002, sostenendo la deducibilità integrale delle sponsorizzazioni e la presunzione assoluta di inerenza; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, con riferimento a documentazione relativa a campagne pubblicitarie e alla parziale esecuzione di un contratto di sponsorizzazione editoriale; 3) violazione dell’art. 109 TUIR, contestando l’affermazione secondo cui nei rapporti infragruppo occorrerebbe una documentazione probatoria di particolare consistenza; 4) violazione degli artt. 85 TUIR e 6 e 13 d.P.R. 633/1972, censurando la rideterminazione del corrispettivo delle prestazioni al valore normale anziché al prezzo indicato in fattura.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo, limitatamente alla parte in cui la motivazione della sentenza d’appello era meramente apparente sulle spese pubblicitarie Pragma; ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, perché riesamini la censura accolta e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le sponsorizzazioni rese in favore di imprese sportive dilettantistiche, quando ricorrano tutti i presupposti previsti dall’art. 90, comma 8, L. 289/2002, beneficiano di una presunzione assoluta di inerenza e congruità, con conseguente deducibilità integrale del costo; in tale ipotesi non è sindacabile dall’Ufficio l’assenza di un atteso ritorno economico diretto.
  • La presunzione assoluta di cui all’art. 90, comma 8, L. 289/2002 opera solo se risultano accertati tutti i presupposti della fattispecie; se uno di essi manca o è controverso, torna applicabile la disciplina ordinaria sull’inerenza e sulla prova del costo.
  • In tema di deducibilità dei costi, l’inerenza è un giudizio qualitativo riferito all’attività d’impresa nel suo complesso; il profilo di congruità o antieconomicità può costituire indice sintomatico, ma si colloca su un piano distinto rispetto all’inerenza.
  • Il contribuente che deduce costi deve provare l’esistenza del costo, la sua natura e la sua concreta destinazione all’attività d’impresa; nei rapporti infragruppo la prova deve anche dimostrare l’effettiva utilità ricevuta dalla beneficiaria e la sua obiettiva documentabilità.
  • Nei costi infragruppo non è sufficiente dimostrare l’esistenza formale delle operazioni: occorre provare l’utilità effettiva del servizio per la società beneficiaria, soprattutto quando l’operazione è atipica o complessa.
  • In tema di prestazioni rese tra società e socio, il Fisco può fare riferimento al valore normale di mercato per verificare la correttezza fiscale del corrispettivo, anche se un prezzo è indicato in fattura; la sottofatturazione è configurabile quando il corrispettivo dichiarato risulti inferiore al valore normale.
  • Nel giudizio di cassazione è denunciabile solo la motivazione apparente o altra anomalia motivazionale che renda la decisione priva del minimo costituzionale di intelligibilità; non sono più deducibili i meri profili di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Una motivazione meramente assertiva, che si limiti ad affermare l’assenza di documentazione senza confrontarsi con gli atti prodotti e senza spiegare il percorso logico seguito, integra vizio di motivazione apparente e comporta la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.