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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16527/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto, ha rigettato i primi due motivi e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio risarcitorio per la perdita della proprietà di due porzioni di terreno occupate nell'ambito di una procedura ablativa. In primo grado il Tribunale aveva condannato in solido un consorzio pubblico e l'impresa esecutrice al risarcimento, liquidando il danno sulla base del valore dei terreni e degli accessori. In appello, a seguito di transazione intervenuta tra la proprietaria e il consorzio durante il giudizio, la Corte territoriale aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei loro rapporti, ma aveva rideterminato al ribasso il dovuto a carico dell'impresa, accogliendone parzialmente l'appello incidentale. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda di pagamento del saldo transattivo residuo e per non aver valorizzato la transazione ai fini della cessazione dell'interesse delle parti; (2) omesso esame, violazione dell'art. 100 c.p.c. e nullità per ultrapetizione/extrapetizione e violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che la transazione novativa aveva definito anche i rapporti con la società e rendeva improcedibile/inammissibile la riassunzione; (3) violazione delle norme sull'indennità di espropriazione e sulla qualificazione urbanistica del suolo, censurando la Corte d'appello per aver ritenuto agricolo un terreno che, secondo la documentazione e la CTU d'appello, era già ricadente in zona D2 industriale di espansione alla data rilevante; (4) censura sulle spese, rimasta assorbita. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che la transazione intervenuta nelle more rilevava solo come questione processuale ai fini della cessazione della materia del contendere e che, essendo l'impresa rimasta estranea alla transazione, non potevano estendersi automaticamente ad essa gli effetti della transazione novativa; ha invece accolto il terzo motivo, perché la Corte d'appello aveva dato atto dell'inserimento dell'area in zona D2 all'aprile 1996 ma poi aveva disatteso tale dato senza adeguata giustificazione, non correttamente applicando i principi sull'edificabilità legale delle aree incluse in piani industriali e sulla necessità di fare riferimento alla qualificazione urbanistica vigente alla data di cessazione dell'occupazione legittima. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che il rigetto implicito di una domanda sia compatibile con la decisione che dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 115 c.p.c.

    La transazione prodotta in giudizio è stata ritenuta idonea a essere valutata dal giudice ai fini processuali; la Corte esclude che vi sia stato un omesso esame del documento.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire o a resistere permane quanto meno per la regolazione delle spese e per la definizione processuale della lite, nonostante la transazione tra alcune parti.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La Corte esclude la nullità denunciata, non ravvisando una decisione fondata su questione rilevata d'ufficio in modo lesivo del contraddittorio.

  • art. 1304 c.c.

    La transazione stipulata con uno dei debitori solidali non si estende automaticamente al condebitore rimasto estraneo, salvo che questi dichiari di volerne profittare.

  • art. 1372 c.c.

    La Corte esclude che la transazione produca effetti nei confronti del terzo non stipulante sulla sola base dell'efficacia vincolante del contratto tra le parti.

  • art. 1300 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che non è la norma decisiva per estendere alla condebitrice estranea gli effetti della transazione novativa.

  • art. 5 bis d.l. 333/1992 conv. in l. 359/1992

    Ai fini della determinazione dell'indennità/risarcimento, rileva la qualificazione urbanistica del suolo alla data rilevante e non può essere ignorata l'edificabilità legale risultante dal piano.

  • art. 5, comma 2, l. 1150/1942

    I piani per aree di sviluppo industriale vanno letti secondo criteri conformativi che incidono sulla qualificazione urbanistica del suolo.

  • art. 39 l. 2359/1865

    Richiamato come parametro per la stima del bene espropriato/occupato, in relazione alla natura edificabile del terreno.

  • art. 361 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla riserva di impugnazione, senza che ciò incidesse sull'esito del motivo.

Massime di principio

  • La transazione novativa intervenuta in pendenza di giudizio, se estingue il rapporto originario tra le parti stipulanti, assume in appello rilievo principalmente processuale e può condurre alla cessazione della materia del contendere; la domanda nuova sul saldo transattivo residuo, proposta per la prima volta in appello, è destinata al rigetto implicito.
  • La transazione conclusa con uno solo dei debitori solidali non si estende automaticamente al condebitore rimasto estraneo, salvo che questi dichiari di volerne profittare; in mancanza di tale adesione, il giudice può limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere solo nel rapporto definito dalla transazione.
  • In presenza di aree inserite in piani urbanistici industriali, ai fini della qualificazione del suolo e della stima dell'indennità o del risarcimento da occupazione/espropriazione occorre avere riguardo alla destinazione urbanistica effettivamente vigente alla data rilevante; se il giudice di merito riconosce un dato urbanistico e poi lo disattende senza adeguata motivazione, la decisione è censurabile per violazione di legge.
  • I vincoli e le destinazioni derivanti da piani per aree di sviluppo industriale possono incidere sulla edificabilità legale del fondo; non è sufficiente negare l'edificabilità per il solo mancato recepimento formale del piano se dagli atti risulta già la specifica destinazione urbanistica alla data decisiva.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto della domanda è desumibile implicitamente da una statuizione incompatibile con il suo accoglimento; inoltre il giudice di legittimità può valutare se la questione transattiva sia stata correttamente trattata come profilo processuale e non come eccezione di merito rilevata d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileObbligazioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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