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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26073/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Gli attori originari avevano chiesto al Tribunale di Paola di accertare l'acquisto per usucapione della proprietà di alcuni fondi agricoli nel Comune di Diamante, allegando di averli posseduti continuativamente, pacificamente e senza opposizione per oltre venti anni e di averli utilizzati regolarmente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 1447/2023, pubblicata il 28 dicembre 2023, aveva respinto l'appello. Aveva ritenuto che la mera coltivazione, risultante dalle testimonianze, non dimostrasse l'esercizio di una signoria di fatto corrispondente ai poteri del proprietario e che non fosse provata la chiusura del fondo. Il ricorrente, erede dei due attori originari, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e 1158 e 1159-bis c.c., nullità della sentenza e violazione del giudicato, sostenendo l'erronea valutazione delle prove e l'omesso esame di una pronuncia resa in separato giudizio, nella quale era stata esclusa la prova di un contratto agrario tra le parti; ha inoltre lamentato insufficienza, illogicità o apparenza della motivazione. Con il secondo motivo ha censurato il mancato esame del secondo e del terzo motivo d'appello, relativi alla valutazione della prova documentale e all'asserito compossesso, riproponendoli in cassazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato e il secondo inammissibile e manifestamente infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure che, pur prospettate come violazioni di legge, contestavano in realtà l'apprezzamento delle risultanze di causa, senza confrontarsi puntualmente con le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata; tale rivalutazione del fatto non era consentita, anche in ragione della doppia conforme. Ha escluso violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., non essendo stata dedotta né l'utilizzazione di prove introdotte d'ufficio fuori dai poteri del giudice né l'attribuzione alle prove di un valore diverso da quello consentito. Ha rilevato che la decisione d'appello aveva applicato correttamente i principi per cui chi invoca l'usucapione deve provare corpus e animus e la mera coltivazione di un fondo agricolo non è sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus. La censura sul giudicato esterno è stata rigettata: la pronuncia relativa al separato giudizio aveva escluso la prova di un contratto di mezzadria, ma non affermava che il potere di fatto sui fondi fosse stato esercitato uti domini anziché per tolleranza. È stata respinta anche la censura di motivazione apparente o mancante, perché la sentenza d'appello rendeva percepibile il percorso logico e giuridico seguito; non è necessario confutare singolarmente ogni argomento delle parti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che i motivi d'appello non erano stati omessi, ma assorbiti in senso improprio, poiché la mancanza della prova del possesso utile rendeva irrilevanti le contestazioni sulla valutazione di altri elementi. La loro mera riproposizione in cassazione, senza dimostrarne la decisività e senza confrontarsi con le ragioni della sentenza, è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per spese e euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge se dovuti; è stato inoltre condannato al pagamento di euro 3.000,00 in favore dei controricorrenti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, non soltanto di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo.

    La denuncia di violazione di legge deve individuare il contenuto precettivo delle norme invocate e confrontarlo con specifiche affermazioni in diritto della decisione impugnata; la mera indicazione delle norme non soddisfa l'onere di specificità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., aspetto nella specie precluso ricorrendo un’ipotesi di decisione c.d. doppia conforme.

    La contestazione della ricostruzione del fatto risultante dalle prove non integra, di per sé, un vizio di violazione o falsa applicazione di legge; attiene alla valutazione di merito e può essere dedotta nei limiti del vizio motivazionale consentito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può, poi, essere ritenuta configurabile alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c., non essendo stato denunciato che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio oltre i poteri riconosciutigli; non coincide con una contestazione della valutazione o ricostruzione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    né dell’art. 116 c.p.c., non avendo il ricorrente allegato che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile se il giudice disattende le regole legali di valutazione della prova, attribuendo a una prova un valore diverso da quello previsto o applicando il prudente apprezzamento a una prova sottoposta a una regola valutativa specifica; non consente di censurare il mero apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1158 c.c.

    chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus".

    Chi domanda l'accertamento dell'usucapione deve provare tutti i presupposti dell'acquisto, inclusi sia il potere materiale sul bene sia l'intenzione di possederlo come proprietario.

  • art. 1159-bis c.c.

    in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.

    La mera coltivazione di un fondo agricolo non prova da sola il possesso uti dominus, essendo compatibile con un rapporto convenzionale o con la tolleranza del proprietario e non dimostrando necessariamente l'esclusione dei terzi dal godimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale; il semplice difetto di sufficienza o la richiesta di una diversa valutazione delle prove non sono censurabili.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    La nullità per vizio di motivazione ricorre quando manca l'indicazione del percorso logico seguito, senza alcuna esplicitazione del quadro probatorio o disamina logico-giuridica idonea a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    La garanzia costituzionale della motivazione è violata solo quando la pronuncia non rende percepibile il criterio logico e giuridico che ha condotto alla decisione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la mera reiterazione dei motivi ritenuti assorbiti, senza che ne sia stato dimostrato il carattere dirimente, è inammissibile, posto che con il ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre tesi difensive o motivi assorbiti senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata e senza dimostrarne la decisività.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

    Quando il ricorso è deciso conformemente alla proposta di definizione formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., si applicano le conseguenze previste dalla norma, inclusa l'applicazione dei commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

    Nel caso deciso conformemente alla proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato l'art. 96, terzo comma, condannando il ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

    Nel caso deciso conformemente alla proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato l'art. 96, quarto comma, condannando il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi chiede l'accertamento dell'usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'acquisto, sia il corpus sia l'animus possidendi.
  • La mera coltivazione di un fondo agricolo non è sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus, perché può dipendere da un titolo convenzionale o dalla tolleranza del proprietario e non manifesta necessariamente l'esclusione dei terzi dal godimento.
  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge deve confrontare il contenuto precettivo della norma invocata con specifiche affermazioni in diritto della sentenza; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove non può essere convertita in un vizio di violazione di legge.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sull'apprezzamento probatorio: la prima richiede l'utilizzazione di prove acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, mentre la seconda presuppone la violazione delle regole legali di valutazione della prova.
  • La pronuncia resa in un distinto giudizio che escluda la prova di un contratto agrario non dimostra, da sola, che il potere materiale sul fondo sia stato esercitato uti domini anziché per mera tolleranza; per fondare la censura di giudicato occorre indicare una statuizione pertinente a tale questione.
  • L'omessa pronuncia non sussiste se il giudice d'appello non esamina motivi d'impugnazione perché li considera assorbiti e irrilevanti rispetto a una ratio autonoma che, da sola, sostiene il rigetto della domanda.
  • La riproposizione in cassazione di motivi d'appello ritenuti assorbiti è inammissibile se non si dimostra che essi siano decisivi e non si confutano le ragioni della sentenza impugnata.
  • La motivazione supera il minimo costituzionale quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non è necessario che il giudice confuti singolarmente tutte le argomentazioni delle parti e il semplice difetto di sufficienza non integra nullità.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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