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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28569/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata nei confronti di un indagato per un episodio di cessione/procura di un ingente quantitativo di marijuana, in concorso con altri soggetti, con contestazione originaria anche dell'aggravante mafiosa poi espunta dal Tribunale del riesame. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha annullato solo l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. relativa al capo 3.16, confermando nel resto la custodia in carcere. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) nullità dell'ordinanza cautelare per mancato interrogatorio preventivo e per mancato nuovo interrogatorio dopo il deposito di asseriti atti nuovi; 2) erroneo radicamento della competenza distrettuale di Catanzaro, perché l'esclusione della connotazione mafiosa avrebbe dovuto rimettere in discussione la connessione e quindi la competenza; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 292 c.p.p. in ordine alla gravità indiziaria, per asserita mancata considerazione di elementi favorevoli e per una motivazione solo per relationem; 4) illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della custodia in carcere, deducendo l'assenza di fatti recenti, il tempo trascorso, la sopravvenuta misura di prevenzione e l'insufficienza del richiamo a precedenti e ad altri procedimenti. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, valorizzando la legittimità della motivazione per relationem, l'insindacabilità in sede di legittimità della valutazione del merito cautelare, la correttezza dell'esclusione della nullità per omesso interrogatorio preventivo nel caso rientrante nel catalogo dell'art. 407 c.p.p., la permanenza della competenza distrettuale sulla base della connessione con altri reati/persona concorrenti e la sufficienza della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura carceraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati e in parte generici i motivi proposti contro l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha confermato la validità della motivazione dell'ordinanza impugnata sia quanto alla gravità indiziaria sia quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della custodia in carcere, ha escluso la nullità per mancato interrogatorio preventivo, ha ritenuto corretta la permanenza della competenza distrettuale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    è la norma processuale richiamata per dedurre violazioni di legge, errori di procedura e vizi di motivazione nel ricorso per cassazione

  • art. 291 c.p.p.

    comma 1-quater; commi 1-septies e 1-octies

    richiamato dalla difesa per sostenere la nullità della misura in caso di mancato interrogatorio preventivo o di interrogatorio viziato

  • art. 292 c.p.p.

    la Corte ribadisce che l'autonoma valutazione di gravi indizi ed esigenze cautelari è richiesta per il solo provvedimento genetico e che l'ordinanza del riesame non è nulla se motivata per relationem in modo congruo

  • art. 178 c.p.p.

    richiamato come parametro di nullità dedotto dalla difesa

  • art. 182 c.p.p.

    richiamato come norma sulle nullità eccepibili e deducibili

  • art. 407 c.p.p.

    il reato contestato viene ricondotto al catalogo che giustifica la deroga all'interrogatorio preventivo in presenza di pericolo di reiterazione

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato per il pericolo di reiterazione quale esigenza cautelare

  • art. 16 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare il criterio di radicamento della competenza in caso di reati connessi

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato dalla Corte per fondare la connessione con altri reati e con la compagine associativa

  • art. 51 c.p.p.

    commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies

    richiamato nel principio per cui l'esclusione della gravità indiziaria su reati o aggravanti del catalogo non sposta la competenza del GIP distrettuale in sede cautelare

  • art. 328 c.p.p.

    richiamato nel principio sulla competenza del giudice distrettuale in materia cautelare

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per il deposito di memoria aggiuntiva in cassazione

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante mafiosa contestata al capo 3.16 e poi annullata dal riesame

  • art. 110 c.p.

    contestata per il concorso di persone nel reato

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per la detenzione/cessione di sostanza stupefacente a fini di traffico

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    aggravante nel reato di stupefacenti, richiamata nella contestazione provvisoria

  • art. 416-bis c.p.

    richiamato nella narrazione difensiva e nella ricostruzione della connessione con fattispecie aggravate

  • art. 609 c.p.p.

    non presente

Massime di principio

  • In sede di legittimità sui provvedimenti cautelari personali, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, salvo il controllo sulla coerenza logico-giuridica della motivazione.
  • La motivazione per relationem di un provvedimento cautelare è legittima se richiama un atto conosciuto o conoscibile dalla difesa, se dimostra che il giudice ne ha effettivamente preso cognizione e se l'atto richiamato è congruo rispetto alla decisione adottata.
  • L'omesso interrogatorio preventivo non determina nullità quando la misura rientra nelle ipotesi normative che consentono la deroga all'interrogatorio, purché il provvedimento dia conto del relativo presupposto legale e non siano specificamente indicati atti sopravvenuti tali da imporre un nuovo interrogatorio.
  • L'esclusione della gravità indiziaria su un'aggravante o su un reato ricompreso nel catalogo della competenza distrettuale non comporta automaticamente lo spostamento di competenza del giudice che ha emesso o riesaminato la misura, ove permanga un autonomo fondamento di connessione con altri reati o concorrenti.
  • La valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non per la mera prospettazione di letture alternative degli elementi di fatto.
  • Il decorso del tempo non esclude di per sé la attualità del pericolo cautelare quando il giudice motiva in modo concreto sul persistente inserimento dell'indagato in un contesto criminale, sui rapporti con i concorrenti e sull'organizzazione dell'attività illecita.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniIntercettazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieCarcereCaptatore informatico
IstitutiNesso di causalitàInutilizzabilità della prova

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