Cassazione Civile, Ordinanza n. 19070/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da due preliminari aventi ad oggetto il medesimo immobile. Nel 1991 una parte aveva promesso di vendere l'immobile alla futura resistente; nel 2007 la medesima situazione negoziale si era ripetuta con un diverso promissario acquirente, che aveva poi agito per l'esecuzione in forma specifica e per il risarcimento, ottenendo in primo grado il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. per abusività dell'immobile, ma la condanna della promissaria acquirente al pagamento del doppio della caparra. Successivamente, la promissaria acquirente del primo preliminare ha agito contro la promittente venditrice e contro l'altro promissario acquirente, chiedendo l'esecuzione del primo preliminare, il risarcimento del danno e, in subordine, la revoca della transazione intervenuta nel precedente giudizio. La Corte d'appello ha accolto in parte il gravame e ha condannato la promittente venditrice a risarcire il danno alla promissaria acquirente, pari alla somma che quest'ultima aveva dovuto versare per effetto della precedente sentenza. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita attribuzione di un danno diverso da quello domandato; violazione dell'art. 345 c.p.c. per preteso abbandono della domanda risarcitoria; vizio della motivazione/violazione delle norme sull'appello e sulla prova per avere la Corte accolto un motivo di gravame asseritamente privo di adeguata parte argomentativa; violazione degli artt. 163, 164 e 342 c.p.c. per la pretesa genericità della domanda risarcitoria; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese. La Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure principali, osservando che la domanda risarcitoria era stata proposta sin dall'atto introduttivo e riproposta in appello, che la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la domanda in rapporto alla complessiva vicenda negoziale, e che il giudice di merito aveva accertato in fatto l'identità del bene e la sua abusività già al tempo del primo preliminare, da cui l'inadempimento della promittente venditrice del 1991 e la conseguente responsabilità risarcitoria. È stata inoltre ritenuta corretta la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza complessiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa degli intimati; dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della promittente venditrice. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente interpretato la domanda risarcitoria proposta dalla controparte, collegandola all'inadempimento del preliminare del 1991, e che la censura sulla genericità o sull'abbandono della domanda non cogliesse la ratio decidendi. Ha inoltre reputato corretta la liquidazione del danno nella misura corrispondente a quanto la resistente aveva dovuto pagare in conseguenza della vicenda del 2007, e legittima la regolazione delle spese in base alla soccombenza complessiva. Nessuna spesa è stata liquidata nel giudizio di legittimità per difetto di attività difensiva degli intimati. È stato anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come fondamento dell'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita.
La sua violazione non è ravvisabile quando la censura mira, in realtà, a contestare l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.
La doglianza di abbandono della domanda risarcitoria è stata respinta perché la domanda risultava già proposta in primo grado e riproposta in appello.
Invocato insieme ad altre norme processuali nella critica alla motivazione e all'ammissibilità del motivo di appello.
Richiamato nella censura di violazione delle regole di valutazione della prova, ma senza pregio decisivo rispetto alla ratio della decisione.
Richiamato per sostenere la genericità della domanda introduttiva, censura respinta perché la domanda era ancorata a un fatto storico specifico.
Richiamato in relazione alla pretesa nullità dell'atto introduttivo per asserita indeterminatezza della domanda.
Richiamato sia quanto alla specificità dei motivi di appello sia, nella prospettazione della ricorrente, alla precisione della domanda; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio idoneo a travolgere la decisione.
Richiamato in via accessoria nella censura sulla motivazione e sulla specificità del gravame.
Richiamato nella censura sulla prova; la Corte ha valorizzato l'accertamento di fatto del giudice di merito sull'identità del bene e sulla sua abusività originaria.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
Richiamato per sostenere l'abbandono della domanda risarcitoria, tesi disattesa perché la domanda era stata effettivamente mantenuta e riproposta.
Applicati per la regolazione delle spese secondo la soccombenza complessiva, senza necessità di una soccombenza parziale autonoma sul singolo motivo di appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito: in cassazione non è configurabile violazione dell'art. 112 c.p.c. se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del petitum o della causa petendi, quando il giudice abbia motivato sul punto.
- La domanda risarcitoria non è viziata da genericità quando, pur formulata in termini sintetici, è chiaramente ancorata a un fatto storico specifico dedotto in giudizio e al relativo inadempimento contrattuale.
- La deduzione di abbandono di una domanda è infondata se dagli atti risulta che la domanda è stata proposta in primo grado e riproposta in appello; la mancata riproduzione in una memoria non vale di per sé a escluderne la persistenza, se la questione è comunque coltivata nel gravame.
- In sede di legittimità, il giudice di merito può imputare il danno al primo contraente quando accerti in fatto che il bene promesso in due diversi preliminari sia il medesimo e presenti già al tempo del primo contratto la stessa condizione di abusività che ne impedisce il trasferimento.
- La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza complessiva del rapporto processuale, e il giudice d'appello può regolarle tenendo conto dell'esito finale delle diverse posizioni processuali, anche se accoglie solo uno dei motivi di impugnazione.
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