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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23282/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da quattro contratti di collaborazione a progetto stipulati tra un ente territoriale per l'edilizia residenziale pubblica e alcuni collaboratori. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto ai collaboratori: a) il compenso per il lavoro svolto nel luglio 2015 e nei primi nove giorni di agosto 2015; b) un risarcimento commisurato ai compensi che avrebbero percepito dal 10 agosto 2015 al 9 agosto 2016, ritenendo illegittima la sospensione del rapporto disposta dall'ente e inefficace retroattivamente la successiva delibera regionale di cessazione del finanziamento del progetto. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sull'inadempimento/mora, assumendo che il pagamento fosse subordinato ai finanziamenti regionali e che la sospensione fosse prevista dal contratto come causa di recesso; vizio di motivazione per asserita contraddizione tra l'art. 9 del contratto e il riconoscimento del danno; omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza di risorse regionali; violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.; ulteriore violazione di legge e omesso esame in relazione al pagamento del luglio 2015 e ai primi giorni di agosto 2015, sostenendo che la relativa busta paga era stata prodotta e che nei primi giorni di agosto non era stata svolta attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, richiamando un precedente di legittimità sovrapponibile. Ha ritenuto corretto l'accertamento di merito secondo cui la sospensione del rapporto non era prevista né giustificata da una contestuale cessazione dei finanziamenti regionali, perché tale cessazione era stata deliberata solo successivamente; di conseguenza, la delibera del 2016 non poteva operare retroattivamente per legittimare la sospensione già disposta. Ha inoltre escluso vizi di motivazione apparente o contraddittoria, osservando che la corte territoriale aveva chiaramente spiegato perché l'art. 9 del contratto non fosse applicabile al periodo di sospensione illegittima, e ha giudicato inammissibili le censure che miravano solo a rivalutare il materiale probatorio, in particolare le buste paga, poiché il giudice di merito le aveva esaminate e considerate non dimostrative del pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come norma sull'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che la sua violazione va dedotta specificamente e non con mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico contrattuale; la censura è inammissibile se non indica in concreto come il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, ma non accolto alcun rilievo decisivo sul punto.

  • art. 1256 c.c.

    Invocato in relazione all'impossibilità temporanea o definitiva della prestazione, ma la Corte non accoglie la tesi della sospensione legittima.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte conferma la valutazione di illegittimità della sospensione del rapporto e quindi la responsabilità conseguente.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza effetto sul decisum.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza effetto sul decisum.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale per il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale per il motivo relativo a motivazione apparente/contraddittoria e nullità della sentenza.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude l'omissione denunciata.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza esito favorevole.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura tendeva in realtà a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione di un precedente conforme.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione effettivamente illogica o apparente; non è sufficiente contrapporre un'interpretazione diversa e astrattamente possibile.
  • Quando una clausola contrattuale prevede la subordinazione del pagamento a un evento futuro e la cessazione del rapporto o del finanziamento viene accertata solo successivamente, la sospensione già disposta non può essere giustificata retroattivamente dalla successiva delibera che realizza l'evento risolutivo.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se il giudice omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o li espone in modo da impedire il controllo logico; se la corte di merito spiega perché una prova documentale non è idonea a dimostrare il fatto allegato, la censura in cassazione è inammissibile se mira solo a una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove o del loro apprezzamento, attività riservata al giudice di merito.
  • Se il giudice di merito esamina una busta paga o altra documentazione e ne esclude la portata dimostrativa del pagamento, non è configurabile un'omissione di esame; al più, in presenza di errore percettivo sul contenuto del documento, potrebbe astrattamente ipotizzarsi un vizio revocatorio, non deducibile con il ricorso ordinario per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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