Cassazione Civile, Ordinanza n. 03966/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
L'assegnatario di un alloggio inserito nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica aveva agito per ottenere il rimborso delle somme spese per eseguire lavori sull'unità abitativa assegnata. La domanda era stata rigettata in primo grado e il Tribunale aveva confermato il rigetto, ritenendo applicabile, per specialità, la disciplina regionale toscana vigente all'epoca (L.R. Toscana n. 96/1996) e il relativo regolamento attuativo, che qualifica i lavori come "lavori diversi" nel rapporto di utenza e, anche se autorizzati dall'ente concedente, esclude il rimborso in favore dell'assegnatario. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 1577 c.c., sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la disciplina generale delle riparazioni urgenti nel rapporto locatizio, con conseguente diritto al rimborso; ha inoltre lamentato l'omessa valutazione delle prove testimoniali (in particolare quelle di due testi) volte a dimostrare urgenza e necessità delle opere eseguite.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo nella parte in cui invocava l'art. 1577 c.c., affermando che il principio di specialità impone l'applicazione della disciplina speciale regionale, e non di quella generale codicistica, nei rapporti di edilizia residenziale pubblica. Ha poi dichiarato inammissibile la censura relativa alla valutazione delle prove, osservando che il giudice di merito le aveva espressamente considerate e che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma generale sulle riparazioni urgenti nella locazione, non applicabile quando il rapporto è regolato da disciplina speciale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, qui invocato per censurare la mancata applicazione dell'art. 1577 c.c.
Richiamato per la definizione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
Disciplina speciale applicabile ai rapporti relativi al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, prevalente sulla norma generale del codice civile.
art. 15 del Regolamento di attuazione della L.R. Toscana n. 96/1996
Qualifica i lavori oggetto della controversia come "lavori diversi"; anche se autorizzati dall'ente concedente, escludono il rimborso all'assegnatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una normativa speciale disciplina specificamente il rapporto controverso, essa prevale sulla disciplina generale del codice civile in forza del principio di specialità.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se il giudice di merito ha già esaminato le prove e motivato il proprio convincimento.
- Se il giudice di merito ha qualificato i lavori eseguiti su un immobile secondo la disciplina speciale del rapporto di utenza e tale disciplina esclude il rimborso, non può essere invocata la regola generale delle riparazioni urgenti propria della locazione comune.
- La doglianza di omessa valutazione della prova è infondata quando la sentenza impugnata mostra di avere preso in considerazione le testimonianze e di averle utilizzate nella ricostruzione dei fatti.
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