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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24804/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

Un condomino aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di spese condominiali approvate con delibera assembleare. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo in parte, con rideterminazione dell’importo dovuto; in appello il tribunale aveva ulteriormente limitato la condanna, escludendo però di poter sindacare la validità della delibera posta a base dell’ingiunzione e respingendo la contestazione sulle spese legali. Con il ricorso per cassazione il condomino ha dedotto: 1) violazione delle norme condominiali e processuali per l’addebito di spese legali per diffide stragiudiziali in assenza di una sentenza di soccombenza; 2) violazione delle stesse norme per l’addebito di somme risultanti già pagate prima dell’approvazione del preventivo/consuntivo; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la conferma della condanna alle spese di lite nonostante la forte riduzione della pretesa originaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la delibera assembleare fosse nulla nella parte in cui poneva integralmente a carico del singolo condomino le spese legali sostenute dal condominio per diffide stragiudiziali in assenza di una pronuncia giudiziale di soccombenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare un vizio della delibera che integra, al più, annullabilità e che avrebbe dovuto essere fatto valere con apposita domanda di annullamento, non essendo sufficiente la sola eccezione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese processuali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme in tema di riparto e imputazione delle spese condominiali.

  • art. 1123 c.c.

    richiamato dal ricorrente e considerato nei principi sul criterio legale di riparto delle spese condominiali.

  • art. 1126 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sul riparto delle spese condominiali.

  • art. 1135 c.c.

    attribuisce all’assemblea poteri di approvazione e ripartizione delle spese, ma non consente di porre a carico di un singolo condomino spese legali fondate su un mero accertamento di responsabilità non giudiziale.

  • art. 1136 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla validità delle deliberazioni assembleari.

  • art. 1137 c.c.

    la deliberazione approvata vincola i condomini finché non venga impugnata; i vizi che integrano annullabilità devono essere fatti valere con impugnazione nei termini di legge, mentre la nullità può essere sempre dedotta e rilevata d’ufficio.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevabilità d’ufficio della nullità della delibera.

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla possibilità di ottenere il decreto ingiuntivo per crediti condominiali documentati.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    richiamato con riferimento alla riscossione dei contributi condominiali e al procedimento monitorio.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato per contestare la condanna alle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per contestare la regolazione delle spese processuali in presenza di una significativa riduzione della pretesa originaria.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile la censura relativa alla ripartizione di somme già pagate, perché contrastante con orientamento consolidato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio in forma semplificata.

  • art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale della causa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il condominio assolve l’onere probatorio producendo il verbale assembleare di approvazione delle spese e la documentazione relativa; la delibera approvativa costituisce titolo sufficiente del credito, salvo che essa sia venuta meno per sospensione o annullamento.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo fondato su delibera condominiale, il giudice può sindacare d’ufficio la nullità della delibera; i vizi che determinano annullabilità, invece, sono esaminabili solo se fatti valere con apposita domanda di annullamento proposta nei termini di legge.
  • Un errore di imputazione individuale delle spese o dei pagamenti all’interno del rendiconto o del preventivo integra, di regola, un vizio di annullabilità della delibera e non può essere rimesso in discussione in via incidentale nel solo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
  • È nulla la delibera assembleare che addebiti integralmente a un singolo condomino le spese legali sostenute dal condominio per iniziative rivolte contro quel condomino in assenza di una sentenza che ne accerti la soccombenza; l’assemblea non può sostituirsi al giudice nell’accertamento della responsabilità.
  • È invece legittimo l’addebito al condomino moroso delle spese legali liquidate in suo carico con provvedimento giudiziale favorevole al condominio.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivoSpese di liteImpugnazione delibere condominiali
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiNullitàAnnullabilitàOnere della provaGiudicato

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