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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23422/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta di provvigione per mediazione immobiliare relativa alla vendita di un immobile in Firenze, avanzata da alcuni mediatori nei confronti dell'ente acquirente e della società venditrice. In primo grado il tribunale aveva dichiarato improcedibili tutte le domande per l'intervenuto fallimento della società venditrice. In appello, la corte territoriale ha invece ritenuto che l'affare fosse stato concluso grazie all'attività concorrente di più mediatori e ha condannato l'ente pubblico al pagamento della provvigione in favore dei mediatori che avevano introdotto l'immobile e, per il medesimo importo, ha condannato uno dei mediatori a restituire all'ente la quota corrispondente, applicando la ripartizione ex art. 1758 c.c. Il ricorrente principale ha censurato: la necessità della forma scritta del conferimento dell'incarico, deducendo la nullità del rapporto per difetto di forma poiché l'ente sarebbe soggetto alle regole di contabilità pubblica; l'omesso esame di fatti che avrebbero escluso o ridimensionato il suo apporto causale; la ripartizione in parti uguali della provvigione; un asserito vizio di motivazione sulla condanna restitutoria; e l'uso indebito delle presunzioni per affermare la conoscenza da parte sua del precedente intervento di altro mediatore. Anche l'ente ha proposto ricorso incidentale, sostanzialmente riproponendo le medesime censure sulla forma dell'incarico, sull'omesso esame dei fatti e sulla motivazione contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che la mediazione tipica non richiede, in sé, un incarico scritto e non presuppone necessariamente un negozio formale; pertanto, anche se coinvolge un ente pubblico non economico che agisce iure privatorum, non è automaticamente soggetta al vincolo di forma scritta ad substantiam. Ha inoltre ritenuto non decisivi i fatti indicati come omessi, osservando che la corte d'appello aveva già valutato gli elementi istruttori e che le critiche miravano in realtà a un diverso apprezzamento del merito, non consentito in cassazione. È stata ritenuta inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse la censura sulla motivazione contraddittoria, poiché la sentenza d'appello era stata corretta con ordinanza di correzione dell'errore materiale quanto all'importo. Quanto alle presunzioni, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 2729 c.c., rilevando che il ragionamento inferenziale del giudice di merito era sorretto da plurimi indizi e, comunque, non presentava illogicità manifesta. La decisione ha quindi confermato il diritto alla provvigione e la ripartizione della stessa tra i mediatori secondo la valutazione di merito, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    per i contratti della pubblica amministrazione richiede la stipulazione da parte di un pubblico ufficiale delegato e secondo le forme previste dalla contabilità pubblica.

  • art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    i contratti a trattativa privata con la P.A. devono essere stipulati in forma scritta secondo le modalità previste dalla norma, a pena di nullità.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di un perfezionamento contrattuale scritto dell'incarico.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'assoggettamento dell'incarico alla forma scritta ad substantiam.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità del preteso incarico privo di forma scritta.

  • art. 1754 c.c.

    la Corte lo valorizza per affermare che la mediazione tipica consiste nella messa in relazione di due o più parti senza vincolo di rappresentanza, collaborazione o dipendenza.

  • art. 1755 c.c.

    richiamato nel ricorso come base del diritto alla provvigione; la Corte conferma che il diritto sorge se l'affare è concluso per effetto dell'attività del mediatore.

  • art. 1758 c.c.

    la provvigione va divisa tra più mediatori che abbiano cooperato alla conclusione dello stesso affare; in mancanza di elementi per graduare l'apporto, la ripartizione può essere paritaria.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    la Corte lo richiama per affermare che il mediatore, nei rapporti con le parti, deve osservare la diligenza qualificata e gli obblighi di correttezza e informazione.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici sono ammissibili se il ragionamento inferenziale si fonda su fatti noti da cui desumere il fatto ignoto secondo normalità.

  • art. 2729 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si contesti il mero apprezzamento del merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare un vizio di motivazione; la censura è poi dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di correzione dell'errore materiale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto alla trattazione in camera di consiglio e al deposito di memoria.

Massime di principio

  • La mediazione tipica, ai fini del diritto alla provvigione, non richiede necessariamente un preventivo incarico contrattuale scritto: è sufficiente l'attività di messa in relazione tra le parti che sia causalmente rilevante per la conclusione dell'affare.
  • Quando la mediazione riguarda un ente pubblico non economico che agisce iure privatorum, il solo richiamo alla disciplina generale della contabilità pubblica non basta, di per sé, a negare il diritto alla provvigione se il rapporto mediatorio non è strutturalmente negoziale in senso stretto.
  • Il diritto alla provvigione tra più mediatori sorge se essi abbiano concorso, anche in fasi diverse, alla conclusione del medesimo affare; in difetto di elementi attendibili per misurare il diverso apporto di ciascuno, il giudice può ripartire la provvigione in parti uguali.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio di omesso esame, quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione i fatti storici dedotti e la censura miri soltanto a un diverso apprezzamento del merito.
  • La critica alla prova presuntiva è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei requisiti legali della presunzione semplice; non è invece consentito opporre una diversa inferenza probabilistica alle conclusioni del giudice di merito, se la motivazione è logicamente sostenibile e sorretta da indizi plurimi.
  • L'assenza di esclusiva nell'incarico e le circostanze conoscibili dal mediatore possono essere valorizzate dal giudice come indici della consapevolezza del concorso di altri intermediari nella trattativa.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneTitoli esecutiviImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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