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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7739/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Per Goglia si contestava l'eccessiva affidamento sulle dichiarazioni del collaboratore Giancarlo Avventurato prive di riscontri, la mancata prova che gli accompagnamenti del capoclan Andretta fossero collegati a condotte associative (si rilevava il rapporto di parentela 'zio' che potrebbe escludere rilevanza criminale), l'assenza di identificazione dell'auto e dell'effettivo ruolo di autista e la natura isolata di acquisti di stupefacente. Per De Maria si censurava l'interpretazione delle intercettazioni (incertezza se 'Mimmuccio' fosse acquirente o fornitore), l'assenza di prova della affectio societatis e della identità del soggetto denominato 'Mimmuccio', nonché la natura sinallagmatica delle singole cessioni che non proverebbero l'appartenenza a un'associazione dedita al narcotraffico.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari debba verificare la congruenza e la logica della motivazione del giudice del riesame ma non può sostituirsi a quest'ultimo in una diversa valutazione dei fatti. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sia per De Maria (conversazioni intercettate che lo collegano stabilmente al ruolo di trait-d'union fra clan Andretta e piazze di spaccio; attribuzione del diminutivo 'Mimmuccio' fondata; convergenza con dichiarazioni di Avventurato) sia per Goglia (conversazioni che lo individuano come destinatario di istruzioni relative a non 'spendere' il cognome Andretta; accompagnamenti del capo-clan a Roma interpretati come ruolo fiduciario; episodio di approvvigionamento di stupefacente). Sono state ritenute inammissibili o generiche le doglianze relative alla interpretazione delle intercettazioni e quelle sollevate per la prima volta in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte conferma che la partecipazione ad associazione mafiosa può essere desunta anche da indicatori fattuali e dalla commissione di delitti-scopo; la partecipazione dinamica e fiduciaria (es. ruolo di autista del capo-clan) è un elemento valutabile ai fini della gravità indiziaria.

  • d.P.R. 309/90, artt. 73 e 74

    L'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) può essere configurata anche quando l'indagato svolge una funzione stabile di fornitura o collegamento tra clan e piazze di spaccio; singoli episodi possono essere valutati in proiezione dinamica per dimostrare la partecipazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda l'ammissibilità e il valore probatorio delle dichiarazioni di collaboratori: tali dichiarazioni possono sostenere la gravità indiziaria se accompagnate da riscontri o convergenze con altri elementi (es. intercettazioni).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle prove testimoniali e sulla valutazione delle dichiarazioni; la Corte richiede valutazioni congruenti e confronti con gli elementi probatori.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Vincola i ricorsi a motivazioni concise; i motivi devono essere enunciati nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 292 cod. proc. pen. e art. 546 cod. proc. pen.

    Indicazioni sulla struttura della motivazione nel giudizio di riesame e dell'appello; il giudice del riesame deve dare conto delle ragioni che supportano la gravità indiziaria secondo un modello motivazionale coerente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n.11/2000 e altri precedenti richiamati)

    Principio consolidato: in tema di misure cautelari il controllo di legittimità verifica la congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito ma non consente una riconsiderazione integrale dei fatti; l'interpretazione di intercettazioni e linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la congruenza logica e giuridica della motivazione: non è consentito al giudice di cassazione rinnovare la valutazione dei fatti né sostituirsi al giudice di merito.
  • Le dichiarazioni di collaboratori (pentiti) sono utilizzabili per fondare la gravità indiziaria se trovano riscontro o convergenza con altri elementi (intercettazioni, conversazioni, comportamenti), non richiedendo necessariamente un riscontro materiale diretto per ogni dettaglio.
  • Intercettazioni e linguaggio criptico costituiscono elementi di fatto la cui interpretazione spetta al giudice del merito: censure generiche in sede di legittimità sono inammissibili.
  • La qualificazione di rapporti parentali (es. chiamare qualcuno 'zio') non esclude automaticamente la rilevanza penale: i vincoli familiari possono anzi rafforzare la pericolosità associativa se sommano legami fiduciari al vincolo criminale.
  • Singoli episodi di cessione o approvvigionamento possono, se ricorrenti o inseriti in un quadro complessivo coerente, essere valutati in proiezione dinamica per dimostrare la partecipazione stabile all'associazione dedita al traffico di stupefacenti.
  • Questioni di identità o contestazioni fattuali rilevanti devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; altrimenti sono inammissibili.

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