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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32566/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile, con sentenza confermata dalla Corte d'appello, del reato previsto dall'art. 187, comma 8, del Codice della strada, per avere rifiutato di sottoporsi all'accertamento medico diretto a verificare l'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti. L'unico motivo di ricorso censurava il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva che la motivazione della Corte d'appello fosse apparente e fondata su un'errata applicazione dell'istituto, poiché il conducente aveva ammesso il consumo di stupefacenti e li aveva consegnati spontaneamente, rendendo asseritamente irrilevante e inutile l'accertamento medico richiesto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, osservando che l'ammissione del consumo non sostituisce l'accertamento diagnostico, volto a individuare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego della particolare tenuità valorizzando l'evidente stato di alterazione da stupefacenti e l'elevato grado di offensività della condotta. La censura, pur prospettando formalmente vizi motivazionali, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle emergenze processuali e del grado di offensività del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sia nel qualificare come penalmente rilevante il rifiuto dell'accertamento nonostante l'ammissione del consumo di stupefacenti, sia nel negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della pericolosità e dell'elevata offensività della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992

    Il reato consiste nel rifiuto opposto a una richiesta legittima degli organi di polizia di sottoporsi agli accertamenti sanitari finalizzati a verificare lo stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti. Il reato è configurabile anche quando il conducente ammetta di avere assunto stupefacenti, poiché l'ammissione non sostituisce l'accertamento diagnostico, diretto a individuare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta presenti un elevato grado di offensività e pericolosità, adeguatamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il reato previsto dall'art. 187, comma 8, del Codice della strada si configura quando il conducente rifiuta una richiesta legittima degli organi di polizia di sottoporsi all'accertamento sanitario volto a verificare l'eventuale alterazione psicofisica derivante dall'uso di stupefacenti.
  • L'ammissione del conducente di avere assunto sostanze stupefacenti non rende inutile né esclude l'accertamento diagnostico, poiché tale accertamento conserva la funzione di individuare il tipo di sostanza e di misurare la rilevanza dell'assunzione.
  • Nel valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare l'elevato grado di offensività e la pericolosità concreta della condotta, anche con riferimento all'evidente stato di alterazione da stupefacenti del conducente.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca formalmente un vizio di motivazione ma solleciti in realtà una nuova valutazione delle risultanze processuali e del grado di offensività della condotta.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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