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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36561/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati giudicati separatamente in sede di cognizione: partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (con operatività contestata in un arco temporale ristretto, aprile-giugno 2000), una cessione di pochi grammi di eroina (fatto isolato, circa 2006) e reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e tentata estorsione (contestati in epoca prossima ad agosto 2009). La difesa ha inoltre richiamato un precedente riconoscimento di continuazione nel procedimento 'Oriente' (sentenza 23/06/2006) come elemento di collegamento. La Corte d'Appello ha rigettato l'istanza ritenendo assente una unitaria e antecedente volizione criminosa, sulla base della frammentazione temporale delle condotte, del ruolo marginale della ricorrente nel sodalizio per stupefacenti, dell'assoluzione in primo grado per parte delle contestazioni e della natura occasionale della cessione di eroina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede un'approfondita valutazione di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, pianificazione e programmazione degli illeciti) e che la mera coesistenza di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazioni estemporanee. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'assenza di un disegno criminoso unitario, valorizzando la frattura temporale tra i fatti e l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare una programmazione comune. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura per chiedere, in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra pene o sentenze; la Corte ha interpretato che la sua applicazione richiede una verifica approfondita degli indicatori che comprovino un'unica deliberatezza criminosa.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riguarda l'associazione mafiosa; è stato oggetto di contestazione in uno dei giudizi collegati, ma la Corte ha ritenuto che l'appartenenza o la condanna per reati associativi differenti non basti di per sé a dimostrare la continuazione senza verifica della natura, operatività e continuità dei vari sodalizi.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile collegamento tra condotte; la Corte ha osservato che l'eventuale riconoscimento di concorso di reati con riferimento all'art. 81 cp non può sostituire la necessaria prova di un'unica programmazione criminosa ai fini della continuazione.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha sottolineato la cessazione dell'operatività dell'associazione contestata nel 2000 come elemento ostativo al riconoscimento della continuazione con fatti successivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la liquidazione delle spese nel processo davanti alla Corte di Cassazione; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, anche in sede di esecuzione, di un'unica volizione originaria: non è sufficiente la mera somiglianza o omogeneità delle condotte.
  • Valgono come indicatori decisivi l'omogeneità del bene giuridico tutelato, la contiguità spazio-temporale, le modalità esecutive, la sistematicità e la programmazione delle azioni; tutti questi elementi devono essere valutati nel loro insieme.
  • La distanza temporale significativa tra le condotte costituisce un elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, soprattutto se manca prova che i reati successivi fossero già programmati al momento del primo fatto.
  • L'appartenenza a diversi sodalizi o la commistione nello stesso contesto ambientale non determinano automaticamente la continuazione: è necessaria una specifica indagine sulla natura e continuità operativa dei vari gruppi criminali.
  • In sede di esecuzione l'onere di mostrare elementi idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso grava su chi chiede il riconoscimento della continuazione; il giudice di merito ha ampia discrezionalità se motivata adeguatamente.
  • Decisioni di merito fondate su motivazioni congrue e non manifestamente illogiche circa i fatti e la loro temporalità sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.

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