Cassazione Civile, Ordinanza n. 35304/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eletto)
La controversia
Un candidato non eletto ha convenuto il candidato risultato eletto alla carica di consigliere regionale, chiedendo di accertarne l'ineleggibilità e la conseguente decadenza dalla carica, sul presupposto che l'eletto, al momento delle elezioni, fosse dirigente scolastico presso un istituto superiore con incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro istituto comprensivo. Il ricorrente ha sostenuto che tale posizione rientrasse nelle ipotesi di ineleggibilità previste per i dipendenti dello Stato che svolgano funzioni di direttore generale o equiparate. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della motivazione della sentenza d'appello per asserita motivazione apparente, perché la Corte territoriale avrebbe esaminato solo le funzioni dei dirigenti generali senza considerare il riferimento alle funzioni equiparate. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, n. 1, della legge n. 154 del 1981 e di varie norme sull'ordinamento della dirigenza scolastica, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto valorizzare le funzioni concretamente svolte dal dirigente scolastico, la sua autonomia e l'incidenza della gestione di risorse e poteri organizzativi sulla par condicio elettorale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente, perché la Corte territoriale aveva svolto una comparazione tra le funzioni dei dirigenti generali e quelle dei dirigenti scolastici, spiegando perché queste ultime non fossero equiparabili alle prime. Ha inoltre confermato la correttezza dell'interpretazione dell'art. 2, comma 1, n. 1, della legge n. 154 del 1981: la causa di ineleggibilità opera solo per i dipendenti dello Stato che svolgano funzioni di direttore generale o equiparate o superiori, e le funzioni del dirigente scolastico, pur autonome e rilevanti, restano circoscritte all'ambito del singolo istituto e non presentano l'ampiezza e l'incisività proprie delle funzioni dirigenziali generali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali. La Corte ha anche precisato che il procedimento era esente da contributo unificato, con conseguente non applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
La motivazione della sentenza d'appello era sufficiente, non apparente, perché consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
art. 111 Cost.
La soglia del minimo costituzionale della motivazione è violata solo in caso di motivazione del tutto mancante, apparente, incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria.
Richiede una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter decisionale.
art. 2, primo comma, n. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154
La causa di ineleggibilità riguarda i dipendenti dello Stato che svolgano funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; non è estensibile a figure con funzioni meno ampie come il dirigente scolastico.
artt. 16 e 17 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono distinte da quelle degli altri dirigenti; il confronto va svolto sulla base delle funzioni effettive.
art. 25 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Le funzioni del dirigente scolastico restano circoscritte all'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria dell'istituzione scolastica e non sono equiparabili a quelle dei dirigenti generali.
artt. 15, 23, 28 e 28-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disciplina della dirigenza mantiene l'articolazione in fasce e differenzia le modalità di accesso, senza superarla.
art. 21 d.lgs. 15 marzo 1997, n. 59
Le autonomie degli istituti scolastici e le funzioni dirigenziali scolastiche devono essere lette nei limiti definiti dai commi richiamati, che attribuiscono compiti più ristretti di quelli dirigenziali generali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica ai procedimenti esenti dal contributo unificato.
Richiamata come parte del quadro normativo dell'autonomia scolastica.
Richiamato in relazione all'ordinamento scolastico e alla dirigenza.
Richiamato in relazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche.
d.m. 1° febbraio 2001, n. 44
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina amministrativo-contabile scolastica.
Richiamata dal ricorrente nel quadro delle fonti invocate.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina amministrativo-contabile scolastica.
CCNL 26 maggio 1999
Richiamato dal ricorrente a sostegno della specialità della dirigenza scolastica.
CCNL 11 aprile 2006
Richiamato dal ricorrente a sostegno della specialità della dirigenza scolastica.
CCNL 15 aprile 2010
Richiamato dal ricorrente a sostegno della specialità della dirigenza scolastica.
CCNL 19 maggio 2010
Richiamato dal ricorrente a sostegno della specialità della dirigenza scolastica.
CCNL 8 luglio 2019
Richiamato dal ricorrente a sostegno della specialità della dirigenza scolastica.
CCNQ 3 agosto 2021
Richiamato dal ricorrente a sostegno della specialità della dirigenza scolastica.
Massime di principio
- Le cause di ineleggibilità, in quanto derogatorie del principio di libera accessibilità alle cariche elettive, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
- Per verificare se una funzione sia "equiparata" a quella di direttore generale ai fini dell'ineleggibilità elettorale, il giudice deve confrontare concretamente le attribuzioni effettive delle figure considerate, non limitarsi alla denominazione formale dell'incarico o alla collocazione organizzativa.
- Le funzioni del dirigente scolastico, pur comportando autonomia organizzativa, didattica e finanziaria e la gestione di risorse, non raggiungono normalmente l'ampiezza e l'incisività delle funzioni dei dirigenti generali dello Stato, perché restano confinate alla gestione del singolo istituto.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone, in modo logicamente comprensibile, il confronto tra le norme e le funzioni rilevanti, consentendo di ricostruire il ragionamento decisorio.
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