Cassazione Civile, Ordinanza n. 18197/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione immobiliare e finanziaria avente ad oggetto un opificio industriale: una società indebitata vendeva l'immobile a una società di leasing; seguiva un contratto di leasing sul medesimo bene con una diversa società del medesimo gruppo familiare; infine veniva stipulata una locazione tra quest'ultima e la venditrice originaria. Dopo il fallimento della venditrice, l'utilizzatrice agiva per far accertare la nullità/illiceità dell'operazione complessiva per violazione degli artt. 1418, 1344 e 2744 c.c. Nel giudizio arbitrale, però, il collegio respingeva le domande e, in altro arbitrato, dichiarava la risoluzione del leasing per inadempimento e ordinava la restituzione dell'immobile. La società utilizzatrice impugnava il lodo davanti alla Corte d'appello e poi proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 39 e 274 c.p.c. per mancato rilievo della litispendenza/continenza tra due giudizi arbitrali paralleli pendenti davanti alla medesima corte; (2) violazione degli artt. 112, 102 e 103 c.p.c. e degli artt. 1418, 1344 e 2744 c.c. per mancato pronunciamento sulla nullità dell'operazione negoziale e per erronea esclusione della necessità del litisconsorzio o, in subordine, del litisconsorzio facoltativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che l'identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non integra litispendenza ex art. 39, comma 1, c.p.c., che presuppone la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, ma eventualmente solo la riunione ex art. 274 c.p.c.; la mancata riunione non comporta nullità della sentenza. Quanto al secondo motivo, ha escluso la necessità del litisconsorzio perché la clausola arbitrale era contenuta solo nel contratto di leasing, vincolante tra concedente e utilizzatrice, mentre il terzo rispetto a quel contratto era rimasto estraneo alla convenzione di arbitrato e non era parte necessaria del giudizio arbitrale; la sua eventuale partecipazione poteva avvenire solo nei limiti dell'art. 816-quinquies c.p.c., non invocato. Confermato quindi il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La litispendenza presuppone la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi; se le cause pendono davanti allo stesso giudice non opera la litispendenza, ma al più la riunione ex art. 274 c.p.c.
Quando due cause identiche pendono davanti allo stesso giudice, la situazione è riconducibile alla riunione, non alla litispendenza.
Il litisconsorzio necessario non ricorre nel caso esaminato perché il terzo estraneo al contratto di leasing non è vincolato dalla clausola compromissoria.
Anche il litisconsorzio facoltativo non muta l'assetto della decisione, poiché l'estraneo alla convenzione arbitrale non assume la qualità di parte necessaria del giudizio arbitrale.
La censura di omessa pronuncia viene respinta perché non sussisteva un obbligo di pronuncia sulla pretesa necessità del litisconsorzio nel giudizio arbitrale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'operazione negoziale in frode al divieto di patto commissorio, ma la doglianza non è accolta.
Richiamato quale norma sulla nullità del contratto per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative, ma non conduce all'accoglimento del ricorso.
Richiamato per la dedotta violazione del divieto di patto commissorio nell'operazione complessiva; la censura non supera il vaglio di legittimità.
Il terzo estraneo alla convenzione arbitrale può eventualmente intervenire nel giudizio arbitrale alle condizioni previste dalla norma; tale possibilità non rileva se non è stata invocata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Due cause identiche pendenti davanti allo stesso giudice non integrano litispendenza ex art. 39 c.p.c., ma pongono solo un problema di riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c.; l'eventuale omessa riunione non determina di per sé nullità della sentenza.
- La clausola compromissoria contenuta in un contratto vincola soltanto le parti di quel contratto: il terzo estraneo alla convenzione arbitrale non è parte necessaria del giudizio arbitrale e può intervenire solo se ricorrono e vengono attivate le specifiche previsioni di legge.
- La deduzione di un'operazione negoziale complessa in frode al divieto di patto commissorio o comunque nulla ex artt. 1418, 1344 e 2744 c.c. non può condurre all'accoglimento del ricorso se la censura processuale sulla partecipazione necessaria delle parti è infondata.
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