Cassazione Civile, Ordinanza n. 01625/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di terreni ricompresi nel Parco nazionale del Pollino avevano agito nei confronti dell'ente gestore chiedendo la liquidazione di un indennizzo ex art. 15 l. n. 394/1991, assumendo che l'istituzione del Parco e i vincoli ambientali imposti sulle aree in zona 1 avessero di fatto svuotato il contenuto del loro diritto di proprietà, impedendo l'attività agro-silvo-pastorale e il taglio selvicolturale e rendendo i terreni improduttivi. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano declinato la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che la posizione fosse di interesse legittimo, poiché l'art. 15 cit. prevede una valutazione discrezionale dell'amministrazione sia sull'an sia sul quantum dell'indennizzo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato nullità della sentenza per violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che il giudice ordinario avesse erroneamente negato la propria giurisdizione, mentre la controversia riguardava un diritto soggettivo all'indennizzo per la compressione legale del diritto dominicale, senza contestazione della legittimità del vincolo ambientale e senza che venisse in rilievo l'esercizio di un potere pubblico discrezionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la controversia sulla richiesta di indennizzo proposta dai proprietari di aree incluse nel Parco nazionale del Pollino, fondata sull'allegato pregiudizio al diritto di proprietà derivante da vincoli ambientali di legge, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il petitum sostanziale non investe l'esercizio di un potere amministrativo, ma la lesione di un diritto soggettivo derivante dalla conformazione legale della proprietà. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Potenza e rinviato la causa al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione, che dovrà decidere il merito e regolare anche le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
è il vizio dedotto per denunciare l'errore nel riparto di giurisdizione.
ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
"le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia... nonché il giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa"
viene richiamato per ribadire la permanenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative a determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 104/2010
nelle materie di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi ai fini risarcitori.
conferma che resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi.
art. 15, comma 2, l. n. 394/1991
"I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi..."
l'indennizzabilità è prevista solo per i vincoli derivanti dal piano sulle attività agro-silvo-pastorali e, in particolare, per vincoli temporanei o parziali relativi ad attività già compatibili; non è configurato un indennizzo automatico per la mera inclusione del fondo nel parco.
disciplinano i divieti nelle aree protette e la possibilità per l'ente parco di regolare attività compatibili in deroga al divieto generale.
art. 42, secondo comma, Cost.
i vincoli ambientali sono letti come determinazione legale del regime proprietario, non come compressione espropriativa.
art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
costituisce il fondamento costituzionale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui concorre la legge quadro sulle aree protette.
art. 1, comma 1, l. n. 394/1991
la legge è finalizzata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
la giurisdizione si determina con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
consente alla Corte di determinare il giudice competente dopo la cassazione per difetto di giurisdizione.
impone il rinvio al primo giudice quando il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti a quest'ultimo.
nel testo anteriore alla riforma, disciplina la rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione da parte del giudice d'appello.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rilevano il petitum sostanziale e la causa petendi, da desumere dai fatti allegati e dalla natura della posizione giuridica dedotta, non la fondatezza nel merito della pretesa.
- Quando la domanda mira a ottenere un indennizzo per la compressione legale del diritto di proprietà derivante da vincoli ambientali imposti ex lege, e non contesta l'esercizio di un potere discrezionale amministrativo, la posizione fatta valere è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
- I vincoli ambientali imposti dalla legge sulle aree protette hanno natura conformativa della proprietà, essendo espressione del regime legale del bene e non di un vincolo espropriativo; perciò la mera inclusione del fondo nel parco non comporta automaticamente un indennizzo.
- L'indennizzabilità prevista dall'art. 15 l. n. 394/1991 opera solo nei limiti in cui il piano del parco incida su attività agro-silvo-pastorali o su attività già ritenute compatibili, secondo criteri equitativi, e non per qualsiasi pregiudizio allegato dal proprietario.
- La giurisdizione va valutata con riferimento alla situazione normativa e fattuale esistente al momento della proposizione della domanda; i successivi mutamenti normativi non incidono sulla determinazione della giurisdizione nel giudizio in corso.
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