Cassazione Civile, Ordinanza n. 15979/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui un ex carabiniere ausiliario in congedo chiedeva di essere riconosciuto tra i beneficiari delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere, deducendo di aver subito un trauma psico-fisico nell'agosto 1988 durante un servizio in Aspromonte, quando sarebbe sceso da un elicottero ad altezza di circa un metro, cadendo in un canalone e restando disperso per diverse ore o giorni. La Corte d'appello ha ritenuto il fatto originario descritto in modo troppo generico, soprattutto quanto a data e contorni specifici, e ha negato l'ammissione della prova testimoniale, osservando che i soggetti presenti alle operazioni avevano già reso dichiarazioni scritte acquisite agli atti e che tali dichiarazioni erano state richiamate dallo stesso appellante, senza indicazione di incompletezza o inattendibilità. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo, travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove, lamentando anche la mancata ammissione della prova testimoniale e richiamando gli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse ampiamente motivata sul diniego della prova testimoniale e che la censura non potesse tradursi in un riesame del materiale istruttorio. Ha inoltre escluso la denunciabilità, nel caso concreto, del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, sia perché il fatto storico era stato comunque esaminato, sia per il limite derivante dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Ha infine osservato che le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove, e non un errato riparto dell'onere probatorio o l'utilizzo di prove illegittimamente acquisite. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza entro il termine previsto.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando il fatto storico sia stato comunque esaminato e, nel caso di doppia conforme, opera il limite processuale previsto dalla norma richiamata nel testo ratione temporis.
preclude la censura di omesso esame del fatto decisivo nei limiti indicati dalla disposizione, nel regime applicabile alla causa.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai limiti di legge, non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice abbia disatteso prove legali o attribuito efficacia di piena prova a elementi soggetti a valutazione, non quando si censuri la valutazione delle prove compiuta nel merito.
la violazione è deducibile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
serve come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova non ammessa sarebbe stata idonea a sovvertire con certezza il quadro istruttorio posto a base della decisione di merito, e non quando la doglianza si risolva in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un riesame del fatto storico già valutato dal giudice di merito; inoltre, nel regime della doppia conforme, la censura incontra il limite processuale previsto dall'art. 348-ter c.p.c.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tassative di utilizzo di prove non introdotte ritualmente, di disapplicazione del regime delle prove legali o di attribuzione a prove valutabili di efficacia di piena prova; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda solo l'erronea individuazione della parte gravata dell'onere probatorio in relazione alla struttura della fattispecie, non la diversa e successiva valutazione del compendio probatorio.
- Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e il ricorrente è tenuto, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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