Cassazione Civile, Ordinanza n. 24118/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato da una società al lavoratore e dalla successiva sequenza di decisioni rese nel rito Fornero. In fase sommaria il tribunale aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento, dichiarato risolto il rapporto e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità, somma poi corrisposta al lavoratore. Nella fase di opposizione, invece, il tribunale ha ritenuto insussistente il fatto contestato, ha annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione e condannato il datore di lavoro a un risarcimento pari a 8 mensilità, con detrazione dell’aliunde perceptum; tale decisione è stata confermata in reclamo e divenuta definitiva. La società ha quindi agito per la restituzione della somma pagata in base all’ordinanza sommaria, ottenendo in primo grado la revoca del decreto ingiuntivo solo parziale e la condanna del lavoratore alla restituzione della differenza tra quanto già percepito e quanto dovuto secondo la sentenza definitiva. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 12 preleggi, 2909 c.c., 324 c.p.c., 1223 e 1227 c.c. e dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, sostenendo: (1) che il giudicato esterno del Tribunale di Napoli Nord imponesse di interpretare la clausola "con detrazione dell’aliunde perceptum" come detrazione dalle sole otto mensilità liquidate nella sentenza definitiva; (2) che, in subordine, se pure si dovesse intendere la detrazione dall’intero periodo di estromissione, l’aliunde detraibile andava comunque riferito ai primi otto mesi successivi al licenziamento, con conseguente assenza di importi da compensare perché il lavoratore non aveva lavorato in quel lasso temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato esterno formatosi sulla sentenza che applicava l’art. 18, comma 4, St. lav. non imponeva l’interpretazione proposta dalla società: il dispositivo e la motivazione della sentenza definitiva, letti alla luce del sistema dell’art. 18, mostravano che la detrazione dell’aliunde perceptum riguardava l’intero periodo di estromissione fino alla reintegrazione, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato privo di interesse, perché la sentenza impugnata si fondava anche su una seconda ratio decidendi autonoma; una volta confermata la correttezza della prima ratio, la censura residua non poteva comunque portare alla cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
Richiamato in relazione all’interpretazione della sentenza passata in giudicato e del dispositivo relativo alla detrazione dell’aliunde perceptum.
Usato per dedurre la rilevanza del giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza tra le parti.
Richiamato per qualificare come definitivo il provvedimento interpretato dalla Corte.
Richiamato nel secondo motivo in tema di quantificazione del danno e della compensazione tra danno e vantaggi conseguiti.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento.
"commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative"
La Corte ribadisce che il risarcimento va calcolato sull’intero periodo di estromissione fino alla reintegrazione, detraendo quanto percepito o percepibile in tale periodo, entro il limite massimo di dodici mensilità, senza che rilevi la collocazione temporale delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato.
Richiamato per descrivere la fase sommaria, in cui era stata applicata una tutela meramente risarcitoria poi superata dalla decisione definitiva.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel calcolo dell’indennità risarcitoria dovuta a seguito di annullamento del licenziamento ex art. 18, comma 4, St. lav., l’aliunde perceptum o percipiendum si detrae dall’importo complessivamente maturato dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione, nel rispetto del tetto massimo di legge, e non soltanto dalle mensilità astrattamente liquidate dal giudice.
- Quando una sentenza passata in giudicato è chiara nel fare applicazione di una determinata tutela legale, la sua interpretazione deve muovere dal testo del dispositivo letto unitamente alla motivazione e al sistema normativo di riferimento; non è consentito attribuirle un significato incompatibile con tali elementi.
- Se la decisione impugnata si fonda su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurare entrambe; l’omessa impugnazione di una ratio comporta l’inammissibilità o comunque il mancato esame dei motivi residui per difetto di interesse.
- Nel giudizio di legittimità, una volta confermata la correttezza di una ratio decidendi autonoma, ogni ulteriore censura diretta a una diversa argomentazione assorbita non può condurre alla cassazione della sentenza.
- Il giudicato esterno va accertato e interpretato come elemento normativo, con pieno esame degli atti processuali rilevanti, e la sua portata deve essere ricostruita secondo criteri analoghi a quelli dell’interpretazione delle norme.
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