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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06601/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una banca creditrice per far dichiarare inefficace la compravendita di un immobile tra la debitrice e una società riconducibile al medesimo soggetto economico. La società acquirente ha sostenuto che il contratto definitivo fosse stato stipulato in esecuzione di un precedente preliminare, risalente a circa cinque anni prima del decreto ingiuntivo, e che tale preliminare avesse data certa per effetto dei pagamenti eseguiti; inoltre ha dedotto che l’eccezione relativa alla mancanza di data certa fosse stata sollevata tardivamente. La Corte d’appello ha però rigettato l’appello ritenendo, da un lato, coperta da giudicato la statuizione di primo grado sulla mancanza di data certa del preliminare e, dall’altro, inammissibile perché tardiva l’eccezione relativa all’irrevocabilità del definitivo in quanto stipulato in esecuzione del preliminare. Nel ricorso per cassazione la società acquirente ha denunciato violazione di legge e ha insistito sull’idoneità del preliminare a retrodatare il periodo sospetto e sulla tardività dell’eccezione avversaria, ma senza confrontarsi con entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con le autonome rationes della decisione d’appello, poiché non censurava né la statuizione coperta da giudicato sulla mancanza di data certa del preliminare, né la ratio della tardività dell’eccezione di irrevocabilità del contratto definitivo. Perciò il motivo è stato considerato inidoneo a soddisfare l’onere di specifica e chiara esposizione dei motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore; il ricorso mirava a contestare gli effetti della compravendita rispetto alla garanzia patrimoniale del creditore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato quale parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 66 l.fall.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, nel contesto della disciplina concorsuale evocata in ricorso.

  • art. 165 CCII

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica ulteriore elaborazione nel testo.

  • art. 67 l.fall.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica ulteriore elaborazione nel testo.

  • art. 166 CCII

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica ulteriore elaborazione nel testo.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    "chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione"

    il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva un confronto effettivo con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, risultando quindi inidoneo al raggiungimento dello scopo del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: l’omessa censura anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile.
  • L’eccezione che introduca un fatto impeditivo o estintivo non rilevabile d’ufficio deve essere proposta tempestivamente, altrimenti la parte incorre in decadenza.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato la mancanza di data certa di un preliminare e tale statuizione sia coperta da giudicato, essa non può essere utilmente rimessa in discussione in cassazione se non mediante specifica censura.
  • La deduzione della stipula del contratto definitivo in esecuzione di un preliminare, al fine di retrodatare il periodo sospetto, è inutilizzabile in cassazione se non si attacca la motivazione che ne ha escluso la rilevanza processuale o la tempestività.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nel senso funzionale richiesto dall’art. 366 c.p.c., cioè idoneo a spiegare perché la decisione impugnata debba essere cassata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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