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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13240/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato tra una società e un lavoratore, rispetto al quale quest'ultimo ha contestato la validità di un accordo transattivo del 27.4.2007 che la società aveva opposto in giudizio, sostenendone l'autenticità della sottoscrizione. La Corte d'appello ha ritenuto inattendibili due testimoni della società e ha valorizzato le conclusioni della CTU grafologica, ritenendo non riferibile al lavoratore la firma apposta sull'accordo; ha quindi dichiarato la conversione del rapporto in tempo indeterminato dal 29.9.2005 e condannato la società al pagamento di differenze retributive e TFR. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione/falsa applicazione degli artt. 115, 116, 246, 252 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inattendibili i testimoni e riformato la decisione di primo grado sulla base di una rivalutazione del materiale istruttorio; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere condiviso le conclusioni del CTU grafologo sulla non riferibilità della sottoscrizione al lavoratore. La censura, in sostanza, mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi, pur formulati come violazione di legge, investivano in realtà la valutazione delle risultanze istruttorie e non denunciavano un omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. è deducibile solo in ipotesi specifiche, come l'utilizzo di prove non dedotte, il ricorso a scienza privata, l'inversione dell'onere della prova o il travisamento delle prove legali, mentre nel caso di specie la società si doleva soltanto della diversa valutazione di prove testimoniali e peritali. È stato ribadito che l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni e della concludenza del parere del CTU spetta al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo del versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, usa scienza privata o considera come prove legali elementi che non lo sono; non è sufficiente censurare la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo in caso di uso distorto del principio del prudente apprezzamento o di travisamento di prove legali; non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 246 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente nella contestazione dell'attendibilità dei testimoni, ma la Corte rileva che la censura attiene comunque alla valutazione di merito delle prove.

  • art. 252 c.p.c.

    Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone

    La norma attribuisce una mera facoltà alle parti, senza prevedere preclusioni o decadenze se l'osservazione sull'attendibilità non sia formulata prima dell'audizione; resta comunque riservato al giudice di merito il controllo sull'attendibilità dei testimoni.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è censurabile in cassazione solo quando l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o alle conclusioni del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare la violazione dell'art. 2697 c.c. quando si alleghi un errato criterio di ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    La Corte richiama i ristretti limiti attuali di deducibilità dei vizi motivazionali, che non risultano rispettati nella specie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata come strumento surrettizio per ottenere in cassazione una rivalutazione del merito istruttorio; è necessario dedurre un errore processuale specifico, come l'uso di prove non introdotte, la considerazione di fatti pacifici come controversi o l'attribuzione a prove non legali di efficacia piena.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni; se la censura riguarda soltanto il modo in cui le prove sono state apprezzate, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
  • L'attendibilità dei testimoni, la maggiore o minore credibilità delle loro dichiarazioni e la rilevanza comparativa delle deposizioni rispetto alle altre risultanze istruttorie sono apprezzamenti riservati al giudice di merito, censurabili in cassazione solo per anomalie motivazionali nei limiti oggi consentiti.
  • La valutazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio appartiene al libero convincimento del giudice di merito, che può aderirvi o discostarsene purché renda una motivazione congrua; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito tecnico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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