Cassazione Penale, Sentenza n. 2209/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Teodori impugna la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., relativa a un investimento mortale avvenuto mentre era alla guida di un pullman. I principali profili di ricorso erano: (1) omissione di applicazione dell'attenuante ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen. (invocando la retroattività della norma più favorevole) e mancata considerazione del concorso di colpa della vittima; (2) violazione del principio di diritto richiamato nella precedente pronuncia di annullamento con rinvio (art. 627 c.p.p.) e mancata uniformità al principio stabilito dalla Cassazione; (3) motivazione illogica e contraddittoria della Corte d'appello nella valutazione delle prove testimoniali (attendibilità dei testi Bucci e Bellomarino vs. Monaco e Varone), nella ricostruzione dinamica del sinistro e nella possibile ipotesi che la vittima fosse già caduta prima dell'investimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente rinnovato l'istruttoria, valutato criticamente le testimonianze (ritenendo attendibili Bucci e Bellomarino e meno attendibile la teste Monaco) e ricostruito coerentemente la dinamica del fatto, escludendo la caduta antecedente all'urto e ritenendo l'investimento avvenuto poco dopo l'inizio dell'attraversamento. La Corte d'appello aveva attribuito il 50% di responsabilità anche alla vittima e aveva commisurato la pena (8 mesi, sospesa) tenendo conto di tale concorso di colpa; la Cassazione ha condiviso tale valutazione. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (importi liquidati indicati nella sentenza).
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto (lesioni gravissime o omicidio colposo secondo il comma richiamato): la condotta del conducente è stata ritenuta penalmente rilevante per l'investimento del pedone.
art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
Disposizione che prevede una circostanza attenuante per particolari fattispecie di omicidio/lesioni stradali; il ricorrente invocava la sua applicazione per effetto della retroattività della legge più favorevole, ma la Corte ha osservato che la norma invocata non avrebbe comunque portato a una pena inferiore a quella già inflitta e che i giudici di merito hanno comunque ritenuto più favorevole la previgente fattispecie.
il conducente "di tenere sotto controllo la situazione ed esser pronto a compiere le manovre in condizioni di sicurezza, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità"; comma 4: "deve occorrendo anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio... e in ogni caso quando i pedoni... diano segni di incertezza"
La Corte ha ritenuto violata la diligenza richiesta al conducente: doveva mantenere vigilanza verso il senso di marcia e adottare maggior prudenza in un'area urbana centrale con probabile presenza di pedoni.
art. 140, comma 1 e art. 191 Codice della Strada
Richiamate come norme relative alle regole di comportamento dei conducenti e alla responsabilità in caso di investimento di pedoni; la loro violazione è stata indicata come elemento della colpa concorrente dell'imputato.
Norma di diritto processuale penale che fissa i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi dedotti ai sensi di tale articolo e li ha ritenuti infondati.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nel motivo che lamentava mancata uniformità al principio di diritto enunciato in precedenza; la Corte ha ritenuto che la precedente censura della Cassazione non avesse enunciato un principio vincolante cui il giudice del rinvio dovesse uniformarsi, ma avesse indicato lacune e contraddizioni da colmare.
Principio della retroattività della legge penale più favorevole
Richiamato dal ricorrente come criterio per l'applicazione dell'attenuante; la Corte ha ricordato il principio generale ma ha constatato che i giudici di merito avevano correttamente ritenuto più favorevole la norma previgente e che, comunque, l'applicazione della nuova attenuante non avrebbe ridotto la pena al di sotto di quella già inflitta.
Principio giurisprudenziale sul divieto di combinare frammenti normativi nel tempo
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il giudice deve applicare integralmente la norma più favorevole e non può comporre una fattispecie 'mista' prendendo parti di una legge e di un'altra, pena violazione del principio di legalità.
Massime di principio
- In materia penale stradale, la valutazione della responsabilità poggia soprattutto sulla ricostruzione dinamica coerente e sul vaglio critico delle testimonianze: il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della credibilità, che la Cassazione revoca solo in presenza di manifesta illogicità o contraddizione.
- La Corte può rinnovare l'istruttoria e riesaminare i testi per colmare lacune motivazionali segnalate dalla Cassazione; l'obbligo del giudice del rinvio è di risolvere le incongruenze precedentemente evidenziate, non di uniformarsi a una nuova 'formula' prescrittiva se non è stato enunciato un principio di diritto vincolante.
- La regola della retroattività della legge penale più favorevole si applica integralmente: non è permesso combinare parti di norme temporanee differenti per creare una fattispecie ad hoc.
- Quando concorre la colpa della vittima (concorso di colpa), il giudice deve quantificarne l'apporto e tenerne conto nella commisurazione della pena; la riduzione della pena può essere limitata se la fattispecie più favorevole non porta comunque a un risultato più mitigatorio.
- Per impugnare con successo una valutazione probatoria occorre dimostrare aporie logiche evidenti o arbitrarietà nella motivazione; contestare semplicemente la diversa interpretazione delle prove non è sufficiente in Cassazione.
- In investimenti stradali, devono essere analizzati fattori quali visibilità, posizione del pedone rispetto alle strisce, larghezza della carreggiata e comportamento del conducente durante la manovra: tali elementi possono giustificare la qualificazione della condotta come colposa se sussiste negligenza nel controllo della situazione.
- La credibilità di testimoni oculari può essere rafforzata quando resoconti diversi si confermano vicendevolmente e non emergono motivi di falsità o interesse; contraddizioni tra dichiarazioni richiedono adeguata trattazione e non semplici rilievi formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2139/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2140/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2142/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2143/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2145/2022 del 19/01/2022
- Sentenza penale · 19 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2146/2022 del 19/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →