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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21683/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro formalmente part-time, poi trasformato nei dati contrattuali (prima 15 ore settimanali, poi 20 ore), con mansioni di impiegata e inquadramento di IV e poi III livello CCNL CNAI Commercio. La lavoratrice sosteneva però che il rapporto fosse in realtà a tempo pieno fin dall'origine, con prestazione di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, e che avesse inoltre svolto mansioni superiori. In primo grado il giudice del lavoro aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando differenze retributive. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e rigettato la domanda ritenendo non provato dall'attrice l'orario di lavoro superiore a quello pattuito e la conseguente debenza delle differenze. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: tardività dell'appello ex art. 327 c.p.c.; nullità della notifica dell'appello per omessa notifica ad altro procuratore e per notifica via PEC anziché al domicilio eletto; improcedibilità dell'appello per tardiva/notifica irregolare del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 435 c.p.c.; violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova e per valutazione delle prove; omesso esame della mancata comparizione del resistente all'interrogatorio formale e degli elementi istruttori favorevoli all'attrice. Il resistente, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso principale e ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando di aver agito quale commissario dell'organizzazione sindacale e non in nome proprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la riduzione del termine lungo di impugnazione a sei mesi ex art. 327 c.p.c. si applica solo ai giudizi di primo grado instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, mentre il giudizio era stato introdotto nel 2008, sicché valeva ancora il termine annuale non spirato al momento dell'appello. Ha respinto il secondo motivo affermando che la notifica dell'appello a uno solo dei procuratori era sufficiente e che la notifica via PEC era valida in presenza del domicilio digitale; inoltre la parte appellata si era costituita senza eccepire tempestivamente la nullità, con conseguente sanatoria ex art. 156 c.p.c. Ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che nel rito del lavoro la tardiva notificazione del ricorso e del decreto oltre il termine di dieci giorni non comporta improcedibilità se è rispettato l'intervallo minimo tra notifica e udienza; inoltre la notifica congiunta di ricorso, decreto e ulteriori atti non determina improcedibilità se risultano eseguite la vocatio in ius e quella per la fase cautelare. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava soltanto a una rivalutazione del materiale probatorio senza adeguata denuncia della violazione dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 115 c.p.c. Il quinto e il sesto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili: l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo; la mancata risposta all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione; il giudizio di attendibilità delle prove e la scelta di quelle ritenute più persuasive restano riservati al giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di impugnazione

    La riduzione del termine da un anno a sei mesi si applica solo ai giudizi di primo grado instaurati dopo il 4 luglio 2009; non opera ai giudizi introdotti anteriormente, a prescindere dall'epoca del grado successivo.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17

    La modifica del termine lungo di impugnazione non ha efficacia retroattiva sui giudizi di primo grado già pendenti prima dell'entrata in vigore.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava sul lavoratore che chiede differenze retributive, dovendo provare il fatto costitutivo della pretesa, cioè lo svolgimento di prestazione lavorativa per un orario maggiore di quello contrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non osservare la regola di disponibilità della prova; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del peso probatorio delle testimonianze e degli altri elementi istruttori appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivata.

  • art. 112 c.p.c.

    Nel giudizio di appello il giudice può rivalutare il materiale probatorio entro i limiti devoluti senza che ciò integri di per sé ultrapetizione o sostituzione officiosa della prova.

  • art. 435 c.p.c.

    La tardività della notifica del ricorso e del decreto oltre il termine di dieci giorni non comporta improcedibilità se è rispettato il termine minimo tra notifica e udienza; l'improcedibilità deriva dalla mancata notifica, non dalla sola tardività.

  • art. 156 c.p.c.

    La mancata eccezione tempestiva del vizio di notifica da parte del destinatario comporta sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata comparizione all'interrogatorio formale non determina automaticamente confessione; il giudice può, ma non deve, desumere l'ammissione dei fatti e deve comunque valutare ogni altro elemento di prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Introduce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel lavoro subordinato a tempo parziale, il lavoratore che pretenda differenze retributive per asserito orario superiore deve provare in modo concreto l'effettiva durata della prestazione e non può limitarsi a contestare la ricostruzione del datore di lavoro.
  • La riduzione del termine lungo di impugnazione introdotta dalla L. n. 69/2009 non si applica ai giudizi di primo grado instaurati prima della sua entrata in vigore; la decorrenza del termine va quindi verificata con riferimento alla data di introduzione del giudizio originario.
  • La notifica dell'atto di appello a uno solo dei procuratori costituiti è sufficiente, poiché la pluralità di difensori non altera l'unitarietà della rappresentanza processuale sul lato passivo.
  • Nel processo civile telematico la notificazione al difensore effettuata all'indirizzo PEC risultante dai registri pubblici è valida e prevale sul domicilio fisico eletto nel giudizio di merito, se il professionista è soggetto al regime del domicilio digitale.
  • Nel rito del lavoro, la violazione del termine di dieci giorni per notificare ricorso e decreto di fissazione udienza non comporta di per sé improcedibilità se resta rispettato il termine minimo tra notifica e udienza; l'improcedibilità discende dalla mancata notificazione degli atti essenziali.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede l'utilizzo di prove non dedotte dalle parti o il dichiarato disconoscimento della regola di disponibilità della prova, non essendo sufficiente una critica alla preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La mancata comparizione all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma integra solo un elemento valutabile dal giudice insieme al resto del compendio istruttorio.
  • In cassazione non è consentito trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o della credibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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