Cassazione Civile, Ordinanza n. 36418/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un agente della riscossione aveva iscritto ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, su immobili di proprietà di un contribuente costituiti in fondo patrimoniale, per crediti iscritti a ruolo riferiti all'allora Ministero dell'Industria. Il proprietario aveva contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria. In primo grado la domanda era stata rigettata dal Tribunale; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ma con diversa motivazione, ritenendo in via pregiudiziale che l'ipoteca esattoriale, non essendo atto esecutivo in senso stretto, potesse colpire anche beni del fondo patrimoniale a prescindere dalla natura del credito. Il ricorrente ha censurato tale impostazione, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria, pur non essendo esecuzione forzata in senso stretto, è comunque atto ad essa finalizzato e soggetto ai medesimi limiti dell'espropriazione sui beni del fondo patrimoniale, con conseguente illegittimità ove il debito sia estraneo ai bisogni familiari e il creditore ne conosca l'estraneità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 170 c.c. si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria sui beni del fondo patrimoniale, compresa quella esattoriale ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, perché atto funzionalmente collegato all'espropriazione. Ne consegue che l'ipoteca è legittima solo se il debito è stato contratto per bisogni familiari o, se estraneo, il creditore ignorava tale estraneità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà verificare in concreto i presupposti dell'iscrizione ipotecaria e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973
L'iscrizione ipotecaria esattoriale è considerata un atto funzionalmente finalizzato all'espropriazione e, quindi, soggetto ai limiti posti per i beni del fondo patrimoniale.
La regola che limita l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria; l'ipoteca è ammissibile solo nei limiti dei debiti contratti per i bisogni familiari o se il creditore ignorava l'estraneità del debito.
È richiamato per individuare i beni costituiti in fondo patrimoniale, che restano protetti secondo la disciplina di cui all'art. 170 c.c.
Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
È richiamato nel motivo di ricorso quale parametro della contestazione dell'illegittimità dell'azione esecutiva o cautelare esattoriale.
Massime di principio
- L'art. 170 c.c. opera non solo rispetto all'espropriazione forzata dei beni del fondo patrimoniale, ma anche rispetto alle ipoteche non volontarie iscritte su tali beni, quando l'ipoteca sia funzionalmente preordinata alla soddisfazione coattiva del credito.
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale sui beni del fondo patrimoniale è legittima soltanto se il debito è stato contratto per soddisfare bisogni della famiglia oppure, se il debito è estraneo, se il creditore era in buona fede e ignorava tale estraneità.
- In caso di contestazione dell'ipoteca su beni del fondo patrimoniale, il giudice di merito deve verificare in concreto la natura del debito e la conoscenza o ignoranza del creditore circa la sua estraneità ai bisogni familiari.
- La qualificazione formale dell'ipoteca come atto non esecutivo in senso stretto non esclude l'applicazione dei limiti sostanziali previsti per l'aggressione dei beni del fondo patrimoniale, quando l'atto sia strumentale all'esecuzione.
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