Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22839/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una titolare di impresa ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione di un fiume avvenuta nel 1992, deducendo che l'evento fosse riconducibile a condotte colpose nella progettazione e manutenzione delle opere idrauliche, in relazione a fatti poi ritenuti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero ha eccepito la prescrizione. I giudici di merito hanno ritenuto che il termine prescrizionale decorresse, al più tardi, dal rinvio a giudizio del tecnico che aveva curato il progetto e la direzione dei lavori, ovvero dalla successiva sentenza penale di condanna di primo grado, e che quindi la domanda, proposta solo con messa in mora del 2015, fosse tardiva. Con il ricorso per cassazione la parte danneggiata ha denunciato falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima del definitivo accertamento tecnico-scientifico delle cause dell'esondazione, intervenuto solo nel 2008-2009; con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulle presunzioni e sulla confessione, contestando che dalle proprie difese nel giudizio di merito si potesse desumere una consapevolezza anticipata della responsabilità del Ministero.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità l'accertamento di merito secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento era decorso, al più tardi, dal rinvio a giudizio o dalla condanna penale del tecnico, perché tali elementi rendevano già conoscibile, con ordinaria diligenza, la riferibilità causale dei danni alle carenze delle opere idrauliche. Ha inoltre escluso che la valorizzazione, da parte del giudice di merito, delle stesse deduzioni svolte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo integrasse violazione delle regole sulle presunzioni o confessione giudiziale, trattandosi di apprezzamento di merito non sindacabile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel risarcimento da fatto illecito ciò avviene quando il danneggiato abbia o possa avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno alla condotta del terzo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sull'eccezione di prescrizione, ma la Corte non accoglie la censura, ritenendo decisivo l'apprezzamento di merito sulla conoscibilità del danno e della sua causa.

  • art. 2729 c.c.

    Le deduzioni del giudice di merito sulla consapevolezza anticipata non sono state ritenute violative della disciplina delle presunzioni semplici, perché la relativa valutazione appartiene al merito.

  • art. 2730 c.c.

    Esclusa la configurabilità di confessione giudiziale nelle difese svolte dalla parte nel precedente giudizio.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto insussistente la violazione denunciata.

  • art. 200 R.D. n. 1775/1933

    Per le decisioni del TSAP in grado di appello è esperibile il ricorso per cassazione anche per violazione di legge.

  • art. 201 R.D. n. 1775/1933

    Richiamato dal controricorrente nell'eccezione di inammissibilità, ma ritenuto non ostativo al ricorso proposto per violazione di legge avverso una decisione d'appello del TSAP.

  • art. 111 Cost.

    La limitazione ai soli motivi inerenti alla giurisdizione non opera per le pronunce del TSAP, diversamente da quanto avviene per Consiglio di Stato e Corte dei conti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel risarcimento del danno da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre non dalla mera percezione dell'evento dannoso, ma dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del nesso causale tra il danno e la condotta del terzo.
  • L'accertamento del dies a quo della prescrizione è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di errori di diritto o di sussunzione.
  • Non vi è violazione delle regole sulle presunzioni o della disciplina della confessione quando il giudice valorizzi, come indizi della conoscibilità del diritto, le difese e le allegazioni svolte dalla parte nel giudizio di merito, purché tale valutazione resti nell'ambito dell'apprezzamento fattuale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di diritto in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale per collocare più avanti nel tempo la decorrenza della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.