Cassazione Penale, Ordinanza n. 32575/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 ottobre 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per avere, il 24 novembre 2019, guidato un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso rientrante nell'art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada, e con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale ai sensi del comma 2-bis. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione della contravvenzione, assumendo che il termine fosse maturato il 27 gennaio 2025 anche considerando la sospensione dovuta all'emergenza COVID-19. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte di appello avesse valorizzato esclusivamente l'elevato tasso alcolemico e la verificazione dell'incidente, senza considerare globalmente l'occasionalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione, affermando che ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017, compresa quella sui periodi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p. nel testo allora vigente; pertanto, il termine prescrizionale non era ancora maturato. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., poiché la Corte di appello aveva motivato il diniego considerando non soltanto l'elevato tasso alcolemico, ma anche l'elevata velocità e la causazione di un incidente con lesioni ai passeggeri di altro veicolo, elementi ritenuti indicativi di un'offesa non particolarmente tenue indipendentemente dalla specifica entità delle lesioni. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della strada
per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica
La disposizione individua la fattispecie contravvenzionale contestata in relazione al tasso alcolemico accertato.
art. 186, comma 2-bis, Codice della strada
con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale
La causazione dell'incidente stradale integra l'aggravamento della fattispecie di guida in stato di ebbrezza.
disciplina applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della cosiddetta riforma Orlando in materia di prescrizione, compresa la disciplina delle sospensioni.
periodi di sospensione della prescrizione
I periodi di sospensione previsti dalla norma devono essere computati secondo il testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi nel periodo considerato.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La particolare tenuità deve essere esclusa quando, valutate le modalità della condotta e l'entità dell'offesa, elementi quali elevato tasso alcolemico, elevata velocità e causazione di un incidente con lesioni rivelino un'offesa apprezzabile.
condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento della somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 trova applicazione la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, compresa la disciplina dei periodi di sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p.; il termine deve quindi essere calcolato tenendo conto di tali sospensioni.
- Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. il giudice deve valutare globalmente le modalità della condotta e l'entità dell'offesa; la causa di non punibilità può essere motivatamente esclusa quando l'elevato tasso alcolemico, l'elevata velocità e la causazione di un incidente con lesioni evidenzino un'offesa apprezzabile.
- Nella guida in stato di ebbrezza aggravata dalla causazione di un incidente, la verificazione dell'incidente con lesioni può concorrere, insieme al tasso alcolemico e alle modalità di guida, a escludere la particolare tenuità dell'offesa anche senza una specifica indicazione dell'entità delle lesioni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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