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Ordinanza

Ordinanza n. 4205/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento a) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205 e al Decreto Dipartimentale n. 2939 del 09/10/2025, per la classe di concorso AS12 - Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata in data 25/06/2026, con Decreto n. 989, del 25/06/2026, sul sito dell’USR Lombardia, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente; b) del decreto pi. AOODRLO . Registro Decreti . U . 0000989.25-06-2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, di pubblicazione della graduatoria di merito di cui al punto che precede, nella parte in cui non è prevista la presenza del ricorrente; c) di ogni eventuale rettifica della predetta graduatoria di merito, ignoto protocollo, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza del ricorrente; d) dei verbali e/o di qualsiasi altro provvedimento della Commissione esaminatrice per la classe di concorso AS12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado, recanti la valutazione dei titoli dichiarati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non risultano attribuiti punti 12,50 per i titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale, di cui all’Allegato B, del D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante la “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”, tipologia “Titoli accademici, scientifici e professionali”, B.4 “Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale” punto B.4.1. “Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)”; e) dei verbali e/o di qualsiasi altro provvedimento della Commissione esaminatrice per la classe di concorso AS12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado, nella parte in cui attribuiscono al docente Salvatore Giovanni Scognamiglio punti 193,50 collocandolo al posto n. 222 dell’elenco dei candidati idonei anziché punti 206 effettivamente spettanti; f) della graduatoria/elenco degli idonei e del relativo decreto di pubblicazione, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato al posto n. 222 con punti 193,50; g) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202602712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe AS12 nella Regione Lombardia, nella parte in cui non include il ricorrente e gli attribuisce un punteggio insufficiente, nonché gli atti di valutazione dei titoli e di approvazione della graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AS12, contestando la propria esclusione dalla graduatoria di merito e la valutazione dei titoli. In particolare, ha sostenuto che gli spettassero ulteriori 12,50 punti per titoli accademici, scientifici e professionali, ai sensi della voce B.4.1 dell’Allegato B al decreto ministeriale n. 205 del 2023, con conseguente attribuzione complessiva di 206 punti anziché 193,50 e diversa collocazione in graduatoria. Ha inoltre chiesto di poter integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, quali controinteressati, deducendo di avere presentato un’istanza di accesso agli atti per conoscerne nominativi e indirizzi, senza avere ancora ricevuto riscontro. Ha quindi domandato il riconoscimento dell’errore scusabile e l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito né sulle ulteriori questioni di rito e sulle spese. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, in quanto potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso. L’autorizzazione è stata concessa ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a., nonché dell’art. 151 c.p.c., imponendo al ricorrente di pubblicare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e per almeno venti giorni consecutivi, un avviso sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, contenente le indicazioni individuate nel provvedimento. È stato inoltre disposto il deposito della prova della pubblicazione entro il successivo termine di dieci giorni e il mantenimento dell’avviso online sino alla definizione del giudizio. Il TAR ha autorizzato sin d’ora la notificazione mediante pubblici proclami anche per eventuali motivi aggiunti contro nuove graduatorie formate a seguito di scorrimenti o altri provvedimenti amministrativi. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 ottobre 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Il ricorrente ha dichiarato di avere presentato un’istanza di accesso agli atti per acquisire i dati dei candidati controinteressati, senza aver ancora ricevuto riscontro.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per autorizzare modalità particolari di notificazione, individuate nella pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’amministrazione.

  • art. 151 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la notificazione mediante pubblici proclami.

  • Allegato B, voce B.4.1, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    Prevede la valutabilità dell’inserimento nella graduatoria di merito o del superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo specifico posto; il ricorrente invoca l’attribuzione di 12,50 punti per ciascuna procedura concorsuale.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità di soggetti inseriti in una graduatoria, questi possono essere considerati controinteressati se l’eventuale accoglimento della domanda è idoneo a pregiudicarne la posizione.
  • Se il ricorrente dimostra di avere richiesto all’amministrazione i dati necessari per notificare individualmente il ricorso ai controinteressati e di non averli ancora ottenuti, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, anche riconoscendo implicitamente la necessità di una modalità alternativa di integrazione del contraddittorio.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’amministrazione, di un avviso contenente l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l’individuazione dei controinteressati, il testo dell’ordinanza e le informazioni per seguire il processo.
  • Il giudice può autorizzare preventivamente l’utilizzo dei pubblici proclami per eventuali motivi aggiunti diretti contro nuove graduatorie formate, nel medesimo concorso, a seguito di scorrimenti o di ulteriori provvedimenti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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