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Ordinanza

Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza, con inserimento della richiedente in una lista d’attesa; in via subordinata, nota ritenuta di sostanziale diniego dell’accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto in via principale l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., lamentando l’inerzia dell’Amministrazione sulla domanda di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, presentata sin dalla richiesta di protezione e reiterata con successiva istanza accompagnata dalla dichiarazione di indigenza. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere mediante effettiva assegnazione a una struttura di accoglienza. In via subordinata ha chiesto l’annullamento ex art. 29 c.p.a. della nota del Commissariato del Governo, ove interpretata quale implicito diniego. La ricorrente ha inoltre domandato, in via cautelare, l’adozione di misure provvisorie idonee ad assicurare le condizioni materiali minime di accoglienza, deducendo la propria situazione di indigenza, l’assenza di un alloggio stabile e la mancanza di mezzi di sussistenza. L’Amministrazione ha sostenuto che la nota si limitava a dare atto dell’inserimento della ricorrente in una lista d’attesa e ha chiesto il rigetto, oppure il parziale accoglimento limitato all’ordine di completare l’istruttoria e adottare un provvedimento espresso.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto che la nota impugnata avesse natura meramente soprassessoria: l’inserimento in una lista d’attesa non costituisce un provvedimento espresso di definizione dell’istanza e non esclude l’inerzia dell’Amministrazione. L’azione avverso il silenzio presenta quindi consistenti profili di fumus boni iuris. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione della documentata indigenza della ricorrente, dell’assenza di un alloggio stabile e della mancanza di mezzi di sussistenza. Tuttavia, poiché l’iter amministrativo non risultava ancora concluso e l’istruttoria sui requisiti di accesso era ancora da completare, il giudice ha ritenuto di non poter ordinare in sede cautelare l’assegnazione immediata di una struttura o adottare misure che anticipassero un’utilità ulteriore rispetto alla decisione sul giudizio avverso il silenzio. Ha invece accolto l’istanza cautelare nei limiti dell’ordine all’Amministrazione di completare l’istruttoria relativa al possesso dei requisiti per l’accesso alle misure di accoglienza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La camera di consiglio per la trattazione dell’azione avverso il silenzio sarà fissata nel rispetto dei termini a difesa previsti dall’art. 87 c.p.a. Le spese sono state rinviate alla definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice ha ritenuto ammissibile la prosecuzione della trattazione di tale azione poiché l’inserimento in lista d’attesa non equivale a provvedimento espresso.

  • art. 29 c.p.a.

    Costituisce la base dell’azione subordinata di annullamento della nota, ove questa fosse qualificata come diniego implicito di ammissione alle misure di accoglienza.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il requisito del fumus è stato ravvisato nell’inerzia amministrativa e il periculum nella situazione di indigenza e precarietà abitativa, ma la misura è stata limitata al completamento dell’istruttoria.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice non ha ritenuto di poter pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa, poiché il procedimento amministrativo e gli accertamenti istruttori non erano ancora conclusi.

  • art. 87 c.p.a.

    È stato richiamato per fissare la camera di consiglio dell’azione avverso il silenzio nel rispetto dei termini a difesa dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    La disposizione è richiamata in relazione alla giurisprudenza che ne ha affermato la disapplicazione per contrasto con l’art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE; il Collegio non ha tuttavia definito nel merito la relativa questione, qualificando la nota come mero inserimento in lista d’attesa.

  • art. 20, paragrafo 2, direttiva 2013/33/UE

    È richiamato quale parametro europeo rispetto al quale la giurisprudenza ha ritenuto incompatibile la norma interna menzionata.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, valorizzato per esaminare immediatamente la domanda cautelare nelle more della fissazione della camera di consiglio sul silenzio.

Massime di principio

  • L’inserimento di un richiedente in una lista d’attesa per l’accesso alle misure di accoglienza ha natura meramente soprassessoria e non costituisce un provvedimento espresso di definizione dell’istanza; pertanto, non esclude la configurabilità del silenzio-inadempimento.
  • Quando l’Amministrazione non ha ancora concluso l’istruttoria sui requisiti di accesso alle misure di accoglienza, il giudice cautelare non può anticipare l’utilità finale mediante l’ordine di assegnazione immediata a una struttura, se ciò richiede una valutazione sostanziale non ancora compiuta dall’Amministrazione.
  • In presenza di fumus boni iuris dell’azione avverso il silenzio e di un concreto periculum derivante da indigenza, assenza di alloggio stabile e mancanza di mezzi di sussistenza, la tutela cautelare può consistere nell’ordine all’Amministrazione di completare tempestivamente l’istruttoria e adottare le determinazioni di competenza.
  • La misura cautelare, in quanto strumentale e interinale, non può attribuire al ricorrente un’utilità ulteriore rispetto a quella conseguibile con la definizione del giudizio principale, quando il giudice non è ancora in grado di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelarePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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