Ordinanza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza e nota di inserimento in lista d’attesa, eventualmente qualificata come diniego implicito
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in via principale ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, reiterata con contestuale dichiarazione di indigenza. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della nota del Commissariato del Governo, ove interpretata come rigetto sostanziale della domanda. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione e ha chiesto, in sede cautelare, l’adozione di misure provvisorie idonee ad assicurare le condizioni materiali minime di accoglienza, allegando di essere priva di alloggio stabile e di mezzi di sussistenza. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare oppure, in subordine, un accoglimento limitato all’ordine di completare l’istruttoria individuale e di adottare un provvedimento espresso.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto che la nota impugnata, limitandosi a inserire la ricorrente in una lista d’attesa con autorizzazione subordinata all’ordine di presentazione delle domande e alla disponibilità di posti, abbia natura meramente soprassessoria e non provvedimentale. L’inserimento in lista d’attesa non esclude quindi l’inerzia dell’amministrazione né assolve l’obbligo di provvedere. L’azione avverso il silenzio presenta consistenti profili di fumus boni iuris. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione della dichiarazione di indigenza e dell’allegata mancanza di alloggio e mezzi di sussistenza. Tuttavia, poiché l’iter amministrativo non era ancora concluso e risultavano necessari ulteriori accertamenti istruttori, il giudice non ha potuto pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. né concedere direttamente le misure materiali di accoglienza richieste: la cautela non può attribuire un’utilità ulteriore rispetto a quella conseguibile con la decisione sul silenzio. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta in forma propulsiva, ordinando all’amministrazione di completare entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza l’istruttoria finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di accesso alle misure di accoglienza. La trattazione dell’azione sul silenzio è stata rinviata a una successiva camera di consiglio, nel rispetto dei termini a difesa; le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice ha ritenuto che l’inserimento in lista d’attesa non elimini l’inerzia quando non vi sia una determinazione provvedimentale sulla domanda.
art. 55 c.p.a.
Consente l’adozione di misure cautelari; nel caso concreto la tutela è stata accordata in forma propulsiva, mediante ordine di completamento dell’istruttoria, senza anticipare il bene finale dell’accoglienza.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Non è stato applicato per decidere la fondatezza della pretesa, poiché l’istruttoria amministrativa non risultava ancora completata.
art. 87 c.p.a.
È stato richiamato per la fissazione della camera di consiglio destinata alla trattazione dell’azione avverso il silenzio, nel rispetto dei termini a difesa dell’amministrazione.
artt. 24 e 113 Cost.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica l’esame immediato della domanda cautelare nelle more della trattazione dell’azione contro il silenzio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- L’inserimento di un richiedente in una lista d’attesa, subordinato alla disponibilità futura di posti e privo di una decisione individuale sulla domanda, ha natura meramente soprassessoria e non costituisce provvedimento idoneo ad assolvere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Quando l’azione contro il silenzio presenta fumus boni iuris e il richiedente allega una situazione di indigenza, assenza di alloggio stabile e mancanza di mezzi di sussistenza, può sussistere il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
- Se l’istruttoria amministrativa relativa all’accesso alle misure di accoglienza non è ancora completata, il giudice non può anticipare in via cautelare l’attribuzione del beneficio finale né pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.
- Nelle more della decisione sull’azione avverso il silenzio, la tutela cautelare può consistere nell’ordine all’amministrazione di completare entro un termine ristretto l’istruttoria necessaria a verificare i requisiti per l’accesso al beneficio, purché la misura resti strumentale alla definizione del giudizio e non attribuisca direttamente l’utilità finale.
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