Ordinanza n. 40/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di ripristino in autotutela ex art. 823 c.c., con ordine di cessazione dell'occupazione di una porzione di area ritenuta appartenente al demanio stradale comunale e di cancellazione della segnaletica orizzontale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Trento le ha ordinato l'immediata cessazione dell'asserita occupazione di una porzione della particella fondiaria 3053, qualificata come bene pubblico destinato a strada, e il ripristino dell'area mediante cancellazione, entro venti giorni, della linea bianca tracciata sull'asfalto. L'ordinanza prevedeva anche l'esecuzione coattiva mediante forza pubblica e la rivalsa delle spese. La ricorrente sosteneva che l'area facesse parte del cortile di sua proprietà. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano riportati in dettaglio i singoli motivi di ricorso; il giudice valuta complessivamente le censure dedotte, con riferimento alla contestata appartenenza dell'area al demanio comunale e alla legittimità dell'esercizio del potere di autotutela possessoria e di ripristino previsto dall'art. 823 c.c. La ricorrente aveva inoltre chiesto, in via d'urgenza, misure cautelari monocratiche, già accolte con precedente decreto cautelare.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, sulla base della documentazione depositata dal Comune ha ritenuto che la porzione controversa risultasse compresa nel decreto di espropriazione del 23 giugno 1966, confluito nel decreto tavolare del 13 ottobre 1966, relativo alla particella 3053, derivata dal frazionamento di altra particella e qualificata come bene pubblico destinato a strada. Tale titolo tavolare, anteriore agli atti privati invocati dalla ricorrente, è stato ritenuto certo e idoneo a fondare l'ordinanza adottata ex art. 823 c.c. Il giudice ha inoltre rilevato che dalle interlocuzioni tra la società e il Comune emergeva un'adeguata partecipazione procedimentale. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il provvedimento imponeva soltanto la cancellazione di una linea bianca sull'asfalto e risultava diretto alla tutela del demanio comunale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in favore del Comune in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
ripristino in autotutela ex art.823 cc
Il Comune può adottare il provvedimento di tutela e ripristino dell'area demaniale sulla base di un titolo tavolare certo che attesti l'appartenenza del bene al demanio comunale.
misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base della precedente misura cautelare monocratica; nella successiva fase collegiale l'istanza cautelare è stata respinta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la produzione di un decreto di espropriazione confluito in un decreto tavolare, anteriore agli atti privati invocati dal ricorrente, può escludere il fumus boni iuris della pretesa di proprietà privata sull'area controversa.
- L'amministrazione comunale può adottare il provvedimento di ripristino previsto dall'art. 823 c.c. quando disponga di un titolo tavolare certo e idoneo a dimostrare l'appartenenza dell'area al demanio comunale.
- La partecipazione procedimentale può ritenersi adeguata quando dalle interlocuzioni tra il privato e l'amministrazione emerga che il privato abbia avuto la possibilità di rappresentare le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento.
- Non sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione del provvedimento cautelare comporti soltanto la cancellazione di una segnaletica orizzontale e non risulti idonea a determinare un pregiudizio grave e irreparabile per l'attività del ricorrente.
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