Ordinanza n. 44/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e nota interlocutoria del Commissariato del Governo sulla richiesta di inserimento nelle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, in via principale, l’azione avverso il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla domanda di erogazione delle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015 e di assegnarla immediatamente a una struttura. In via subordinata ha chiesto l’annullamento, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., della nota del Commissariato del Governo che riferiva la mancata ricezione di una dichiarazione d’indigenza, ritenendola sostanzialmente un diniego di ammissione. La ricorrente ha dedotto che tale affermazione risultava smentita dalla documentazione in atti e che la nota costituiva comunque un arresto procedimentale illegittimo. Ha inoltre rappresentato di essere priva di alloggio stabile e di mezzi di sussistenza, deducendo il periculum in mora. L’Amministrazione ha sostenuto la natura interlocutoria e non lesiva della nota, qualificandola come atto soprassessorio, e ha chiesto il rigetto della domanda cautelare o, in subordine, un ordine limitato al completamento dell’istruttoria e all’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti consistenti profili di fumus boni iuris dell’azione avverso il silenzio. La nota, se realmente interlocutoria e priva di natura provvedimentale, non sarebbe idonea né a definire negativamente la domanda né ad assolvere l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere; al contempo, la sua apparente smentita per tabulas e il possibile arresto procedimentale rendevano necessario il vaglio giudiziale. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, considerata la dichiarazione d’indigenza prodotta e la situazione di assenza di alloggio stabile e mezzi di sussistenza. Tuttavia, il giudice ha escluso di poter disporre immediatamente l’inserimento in una struttura o misure materiali di accoglienza, poiché l’iter amministrativo non risultava ancora concluso e mancavano gli accertamenti istruttori necessari alla verifica dei requisiti; la misura cautelare non può attribuire un’utilità ulteriore rispetto a quella conseguibile con la definizione del giudizio sul silenzio. In applicazione del principio di effettività della tutela, la domanda cautelare è stata quindi accolta parzialmente nei limiti dell’ordine all’Amministrazione di completare, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, l’istruttoria relativa al possesso dei requisiti per l’accesso alle misure di accoglienza. È stata fissata la successiva trattazione camerale dell’azione avverso il silenzio, nel rispetto dei termini dell’art. 87 c.p.a. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio-inadempimento; la domanda presenta consistenti profili di fumus e deve essere trattata nel rispetto dei termini processuali.
art. 29 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione subordinata di annullamento della nota, ove qualificabile come provvedimento implicito di diniego.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto consente di adottare una misura strumentale di impulso dell’istruttoria, non già di attribuire direttamente l’accoglienza richiesta.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa quando l’istruttoria amministrativa necessaria non è ancora conclusa.
art. 87 c.p.a.
Impone il rispetto dei termini a difesa e disciplina la fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell’azione avverso il silenzio.
d.lgs. n. 142/2015
Costituisce la disciplina normativa delle misure di accoglienza richieste dalla ricorrente; l’accesso presuppone la verifica amministrativa dei relativi requisiti.
artt. 24 e 113 Cost.
Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, utilizzato per giustificare l’adozione di una misura cautelare tempestiva nelle more della trattazione del ricorso sul silenzio.
Massime di principio
- Una nota amministrativa meramente interlocutoria o soprassessoria, priva di un’esplicita decisione sulla domanda del privato, non assolve l’obbligo di provvedere e può lasciare configurabile il silenzio-inadempimento.
- Quando l’Amministrazione giustifica il mancato accoglimento di una domanda sulla base dell’assenza di un documento che risulta invece prodotto, la comunicazione può presentare profili di illegittimità e, se determina un arresto procedimentale, può essere oggetto di tutela giurisdizionale.
- Nel giudizio avverso il silenzio, se l’istruttoria amministrativa sui requisiti sostanziali della pretesa non è ancora completata, il giudice non può anticipare la decisione sulla spettanza del bene della vita ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.
- La tutela cautelare, quando il periculum deriva dalla mancata definizione del procedimento, può consistere nell’ordine all’Amministrazione di completare rapidamente l’istruttoria e di procedere alla verifica dei requisiti, senza attribuire direttamente il bene finale richiesto se ciò richiederebbe una valutazione amministrativa ancora non svolta.
- Il requisito del periculum in mora può ritenersi sussistente, in una controversia sull’accesso alle misure di accoglienza, quando il richiedente abbia documentato l’indigenza e l’assenza di un alloggio stabile e di mezzi di sussistenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 1841/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 40/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 45/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →