Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza e nota di inserimento in lista d’attesa
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in via principale ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, formalizzata con la domanda di protezione e reiterata mediante istanza accompagnata da dichiarazione di indigenza. In via subordinata ha chiesto l’annullamento, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., della nota del Commissariato del Governo che la inseriva in una lista d’attesa, prevedendo l’autorizzazione secondo l’ordine di presentazione e previa disponibilità di posti. La ricorrente ha inoltre dedotto il periculum in mora derivante dall’assenza di un alloggio stabile e di mezzi di sussistenza, chiedendo misure cautelari provvisorie idonee ad assicurare le condizioni materiali minime di accoglienza. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, o in subordine il parziale accoglimento limitato all’ordine di completare l’istruttoria individuale e adottare un provvedimento espresso.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto che la nota di inserimento in lista d’attesa abbia natura meramente soprassessoria e sia priva di valenza provvedimentale, non essendo idonea a escludere l’inerzia né ad assolvere l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. L’azione avverso il silenzio presenta pertanto consistenti profili di fumus boni iuris. È stato ravvisato anche il periculum in mora, considerata la dichiarazione di indigenza e la dedotta mancanza di alloggio e mezzi di sussistenza. Tuttavia, poiché l’iter amministrativo non risultava ancora concluso e gli accertamenti istruttori erano ancora in corso, il giudice ha escluso di poter anticipare, in sede cautelare, l’utilità finale richiesta, ossia l’ammissione provvisoria alle misure materiali di accoglienza. Ha quindi accolto l’istanza cautelare nei limiti strumentali necessari alla tutela effettiva, ordinando all’Amministrazione di completare entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza l’istruttoria diretta a verificare il possesso dei requisiti per l’accesso alle misure di accoglienza. La camera di consiglio per la trattazione dell’azione avverso il silenzio sarà fissata nel rispetto dei termini di cui all’art. 87 c.p.a.; le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice ha ritenuto sussistenti consistenti profili di fumus e ha disposto misure strumentali nelle more della trattazione.
art. 29 c.p.a.
Richiamato per l’azione subordinata di annullamento della nota amministrativa, ritenuta tuttavia priva di autonoma valenza provvedimentale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il requisito del periculum è stato ravvisato, ma la misura è stata accordata solo in forma strumentale al completamento dell’istruttoria.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale quando l’iter amministrativo non è ancora concluso e devono essere completati gli accertamenti istruttori.
art. 87 c.p.a.
Richiamato per la fissazione della camera di consiglio relativa alla trattazione dell’azione avverso il silenzio, nel rispetto dei termini a difesa dell’Amministrazione.
artt. 24 e 113 Cost.
Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, utilizzato per giustificare l’esame immediato della domanda cautelare unitamente al ricorso sul silenzio.
Massime di principio
- L’inserimento di un richiedente in una lista d’attesa, subordinato alla disponibilità futura di posti e all’ordine di presentazione delle domande, ha natura meramente soprassessoria e non costituisce un provvedimento conclusivo idoneo ad assolvere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- La pendenza di accertamenti istruttori non esclude necessariamente il silenzio inadempimento quando l’amministrazione non abbia ancora adottato una decisione espressa sulla domanda del privato; il giudice può ordinare il completamento dell’istruttoria entro un termine ravvicinato.
- In sede cautelare, quando il procedimento amministrativo non è concluso, il giudice non può anticipare un’utilità sostanziale ulteriore rispetto a quella conseguibile con la definizione del giudizio sul silenzio, se ciò richiede una valutazione finale dei requisiti dell’istante.
- La tutela cautelare contro il silenzio può essere accolta in forma strumentale, ordinando all’amministrazione di completare l’istruttoria e di procedere alla verifica dei requisiti entro un termine stabilito dal giudice, quando sussistano fumus boni iuris e periculum in mora.
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