Cassazione Penale, Sentenza n. 40119/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione in più profili: I) contestata affermazione della responsabilità non adeguatamente motivata; II) mancata riqualificazione nell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) in considerazione del ruolo di mero corriere; III) mancato riconoscimento dell'attenuante del "ravvedimento operoso" (art. 73, comma 7) nonostante dichiarazioni collaborative; IV) errata comparazione/valutazione tra attenuanti generiche e recidiva infraquinquennale; V) carenza di motivazione sulla misura dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90; VI) carenza di motivazione circa la restituzione del denaro confiscato. In sostanza il ricorrente chiedeva revisione delle valutazioni di merito su responsabilità, qualificazione giuridica (lieve entità), riconoscimento di attenuanti e questioni patrimoniali/espulsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione di merito della Corte d'appello di Firenze. In motivazione la Cassazione ha ritenuto legittime e adeguatamente motivate le valutazioni della Corte territoriale circa: la responsabilità (comportamento dell'imputato, tentativo di nascondere il "calzino" con gli involucri), l'esclusione della lieve entità per la quantità di sostanza (circa 154 g lordi di eroina, contenenti ~21 g di principio attivo) e per il ruolo fiduciario nel trasporto, il rigetto dell'attenuante del ravvedimento operoso per assenza di informazioni nuove e concretamente utili, la corretta valutazione della recidiva e del bilanciamento con le attenuanti generiche, la legittimità dell'espulsione in considerazione della pericolosità sociale e del precedente specifico, e la legittimità della confisca ex art. 240-bis c.p. applicata ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 per la sproporzione tra denaro trovato e reddito dichiarato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, comma 1-bis; art. 73, comma 5; art. 73, comma 7; art. 85-bis; art. 86
La Corte ha applicato l'art. 73 per la qualificazione del reato (detenzione ai fini di spaccio) e ha escluso la lieve entità (comma 5) per la consistenza della quantità e il ruolo fiduciario del trasporto; ha ritenuto non configurabile il ravvedimento operoso (comma 7) per mancanza di informazioni nuove e utili; ha confermato l'espulsione ai sensi dell'art. 86 per pericolosità sociale; ha basato la confisca sui rimandi di cui all'art. 85-bis
L'attenuante generica di cui all'art. 62-bis è stata valutata e ponderata rispetto alla recidiva; la Corte di merito ha operato un bilanciamento motivato e ha ritenuto che, nel caso concreto, le qualità negative della personalità e l'entità del fatto non consentissero la prevalenza delle attenuanti sulle conseguenze della recidiva
art. 173, comma 1, disposizioni attuative
Il ricorso in Cassazione è stato proposto ai sensi dell'art. 173 disp. att.; la Corte ha valutato i motivi di cassazione e ne ha dichiarato l'inammissibilità per essere deduzioni di fatto o ripetizione di censure già esaminate e adeguatamente motivate in sede di merito
La confisca è stata disposta in applicazione dell'art. 240-bis c.p. come strumento per aggredire beni ritenuti di origine illecita o non giustificati rispetto ai redditi dichiarati
Corte costituzionale
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per affermare che, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto alle spese e alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In Cassazione non sono riesaminabili liberamente i fatti e le prove valutati dal giudice di merito: la ripetizione di censure di merito già esaminate e adeguatamente motivate causa di inammissibilità del ricorso.
- Per il riconoscimento della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 la valutazione è fattuale e considera quantità complessiva della sostanza, principio attivo, modalità di detenzione e ruolo dell'imputato (corriere occasionale vs soggetto fiduciario): quantità non trascurabili o ruolo fiduciario ostano al riconoscimento.
- L'attenuante del "ravvedimento operoso" richiede dichiarazioni che forniscano informazioni nuove, concretamente utili per l'attività di indagine o per la repressione del traffico; dichiarazioni vaghe o non verificabili non bastano.
- Il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva è rimesso al giudice del merito: la Corte di legittimità verifica solo la sufficienza della motivazione e la correttezza logico-giuridica del bilanciamento, non la discrezionalità intrinseca.
- Misure accessorie come l'espulsione possono essere motivate sulla base della pericolosità sociale e del collegamento con ambienti criminali; anche su questo punto la valutazione è di merito e difficilmente riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La confisca di somme o beni può essere legittima quando sussiste una sproporzione significativa tra i beni e i redditi dichiarati e non vi sia una valida spiegazione della loro provenienza lecita.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure di diritto o vizi di motivazione specificamente configurati; l'uso di argomentazioni meramente ricostruttive dei fatti limita le chance di ammessione.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e applicazione di sanzione pecuniaria se non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40113/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40116/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40117/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →