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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40119/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione in più profili: I) contestata affermazione della responsabilità non adeguatamente motivata; II) mancata riqualificazione nell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) in considerazione del ruolo di mero corriere; III) mancato riconoscimento dell'attenuante del "ravvedimento operoso" (art. 73, comma 7) nonostante dichiarazioni collaborative; IV) errata comparazione/valutazione tra attenuanti generiche e recidiva infraquinquennale; V) carenza di motivazione sulla misura dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90; VI) carenza di motivazione circa la restituzione del denaro confiscato. In sostanza il ricorrente chiedeva revisione delle valutazioni di merito su responsabilità, qualificazione giuridica (lieve entità), riconoscimento di attenuanti e questioni patrimoniali/espulsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione di merito della Corte d'appello di Firenze. In motivazione la Cassazione ha ritenuto legittime e adeguatamente motivate le valutazioni della Corte territoriale circa: la responsabilità (comportamento dell'imputato, tentativo di nascondere il "calzino" con gli involucri), l'esclusione della lieve entità per la quantità di sostanza (circa 154 g lordi di eroina, contenenti ~21 g di principio attivo) e per il ruolo fiduciario nel trasporto, il rigetto dell'attenuante del ravvedimento operoso per assenza di informazioni nuove e concretamente utili, la corretta valutazione della recidiva e del bilanciamento con le attenuanti generiche, la legittimità dell'espulsione in considerazione della pericolosità sociale e del precedente specifico, e la legittimità della confisca ex art. 240-bis c.p. applicata ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 per la sproporzione tra denaro trovato e reddito dichiarato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 1-bis; art. 73, comma 5; art. 73, comma 7; art. 85-bis; art. 86

    La Corte ha applicato l'art. 73 per la qualificazione del reato (detenzione ai fini di spaccio) e ha escluso la lieve entità (comma 5) per la consistenza della quantità e il ruolo fiduciario del trasporto; ha ritenuto non configurabile il ravvedimento operoso (comma 7) per mancanza di informazioni nuove e utili; ha confermato l'espulsione ai sensi dell'art. 86 per pericolosità sociale; ha basato la confisca sui rimandi di cui all'art. 85-bis

  • Codice penale

    L'attenuante generica di cui all'art. 62-bis è stata valutata e ponderata rispetto alla recidiva; la Corte di merito ha operato un bilanciamento motivato e ha ritenuto che, nel caso concreto, le qualità negative della personalità e l'entità del fatto non consentissero la prevalenza delle attenuanti sulle conseguenze della recidiva

  • Codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disposizioni attuative

    Il ricorso in Cassazione è stato proposto ai sensi dell'art. 173 disp. att.; la Corte ha valutato i motivi di cassazione e ne ha dichiarato l'inammissibilità per essere deduzioni di fatto o ripetizione di censure già esaminate e adeguatamente motivate in sede di merito

  • Codice penale

    La confisca è stata disposta in applicazione dell'art. 240-bis c.p. come strumento per aggredire beni ritenuti di origine illecita o non giustificati rispetto ai redditi dichiarati

  • Corte costituzionale

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per affermare che, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto alle spese e alla sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • In Cassazione non sono riesaminabili liberamente i fatti e le prove valutati dal giudice di merito: la ripetizione di censure di merito già esaminate e adeguatamente motivate causa di inammissibilità del ricorso.
  • Per il riconoscimento della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 la valutazione è fattuale e considera quantità complessiva della sostanza, principio attivo, modalità di detenzione e ruolo dell'imputato (corriere occasionale vs soggetto fiduciario): quantità non trascurabili o ruolo fiduciario ostano al riconoscimento.
  • L'attenuante del "ravvedimento operoso" richiede dichiarazioni che forniscano informazioni nuove, concretamente utili per l'attività di indagine o per la repressione del traffico; dichiarazioni vaghe o non verificabili non bastano.
  • Il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva è rimesso al giudice del merito: la Corte di legittimità verifica solo la sufficienza della motivazione e la correttezza logico-giuridica del bilanciamento, non la discrezionalità intrinseca.
  • Misure accessorie come l'espulsione possono essere motivate sulla base della pericolosità sociale e del collegamento con ambienti criminali; anche su questo punto la valutazione è di merito e difficilmente riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La confisca di somme o beni può essere legittima quando sussiste una sproporzione significativa tra i beni e i redditi dichiarati e non vi sia una valida spiegazione della loro provenienza lecita.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure di diritto o vizi di motivazione specificamente configurati; l'uso di argomentazioni meramente ricostruttive dei fatti limita le chance di ammessione.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e applicazione di sanzione pecuniaria se non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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