Cassazione Civile, Sentenza n. 23679/2020 del 28/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Campania che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente contro avviso di accertamento ICI per il 2010 (importo €9.817,00) relativo a immobile sito in Ischia. Il Comune contestava l'inefficacia della decisione sostenendo che la variazione della rendita catastale (operata il 10/11/2000) fosse applicabile indipendentemente dalla notificazione, anche perché la variazione sarebbe derivata da procedura DOCFA promossa dal contribuente e perché il Comune poteva accedere ai dati catastali ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n.504/1992; inoltre si sosteneva che un precedente atto impositivo (anno 2009) avesse fatto efficacemente "notifica" della rendita ai sensi dell'art.74, comma 3, l. 21/11/2000 n.342. È stata altresì eccepita la mancata integrazione del contraddittorio con l'Agenzia del territorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato il principio secondo cui, per le attribuzioni o modificazioni di rendita catastale operate dal 1° gennaio 2000 in poi, l'efficacia degli atti è subordinata alla notificazione agli intestatari della partita (art.74 l. 21/11/2000 n.342). Nel caso concreto la variazione era del 10/11/2000 (successiva al 1/1/2000) e non risultava notificata al contribuente, sicché la rendita non poteva essere utilizzata per determinare l'ICI 2010. La Corte ha ritenuto irrilevante la presunta procedura DOCFA o la semplice conoscenza/consultazione dei dati catastali da parte dell'Ente. Ha inoltre escluso l'obbligo di integrazione del contraddittorio con l'Agenzia del territorio trattandosi di litisconsorzio facoltativo improprio. Condanna alle spese a carico del ricorrente e applicazione delle regole sul contributo unificato ex art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546... Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
La Corte interpreta la notificazione come condizione di efficacia per le variazioni di rendita operate dal 1/1/2000 in poi: senza notificazione la rendita è giuridicamente inefficace e non può essere usata per determinare la base imponibile dell'ICI
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11
Citato dal ricorrente per sostenere il potere del Comune di accedere ai dati catastali; la Corte ritiene tale accesso non sostitutivo della notificazione prescritta dall'art.74 e quindi non idoneo a rendere efficace una variazione non notificata
Codice di procedura civile, art. 102
Riferimento alla questione dell'integrazione del contraddittorio; la Corte conferma l'orientamento secondo cui, in giudizi contro il Comune su ICI, la contestazione della rendita non determina litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio, ma al più facoltativo
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Norma procedurale richiamata per inquadrare i motivi di ricorso dedotti dal Comune; la Corte dichiara inammissibili o infondati detti motivi
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Richiamato in relazione al contributo unificato: la reiezione del ricorso notificato dopo il 31/01/2013 comporta l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per le attribuzioni o modificazioni della rendita catastale operate dal 1° gennaio 2000 in poi, l'efficacia è condizionata alla notificazione al soggetto intestatario: senza notificazione la rendita non può essere utilizzata per determinare la base imponibile dell'ICI.
- La mera conoscenza o consultazione dei dati catastali (anche da parte del Comune) o la presentazione di pratiche DOCFA non sostituiscono la notificazione richiesta dall'art.74 e non rendono efficace una variazione non notificata.
- L'art.74, comma 3 (secondo cui l'atto impositivo antecedente può valere come notifica), va applicato solo alle attribuzioni/modificazioni effettuate entro il 31 dicembre 1999; non opera per variazioni successive.
- In giudizi tributari promossi nei confronti del Comune sull'ICI, la contestazione della rendita catastale non determina automaticamente un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio: l'integrazione del contraddittorio è, di regola, facoltativa e non obbligatoria.
- Il Comune non può legittimamente fondare un accertamento ICI su una rendita catastale che risulti giuridicamente inefficace per mancata notificazione; ciò espone l'atto a soccombenza e condanna alle spese.
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