Cassazione Penale, Sentenza n. 3133/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava tre profili: 1) nullità della notificazione dell'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio, eseguita tramite servizio postale al domicilio eletto e poi consegnata al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p., con violazione degli artt.170 e 161 c.p.p., dell'art.111 Cost. e dell'art.6 CEDU; 2) travisamento della prova per omessa considerazione, da parte del Giudice di pace, di atti di polizia (relazione di servizio e verbale di accompagnamento del 29.5.2019) dai quali, secondo la difesa, emergerebbe la possibile regolarizzazione della posizione dell'imputata e la sua collaborazione con gli operanti (elementi utili anche ai fini delle circostanze attenuanti); 3) violazione dell'art.83, quarto comma, del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18 (sospensione dei termini processuali per Covid) rispetto al decreto di rinvio disposto dal Giudice e alla durata della sospensione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto valida la procedura di notificazione per irreperibilità al domicilio dichiarato e legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p., conformandosi al principio espresso dalle Sezioni Unite (25/11/2021). Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza del Giudice di pace, pur redatta su modulo a stampa, non è stata integrata con riferimenti concreti agli accertamenti di polizia e agli elementi fattuali che giustificassero la decisione, determinando una carenza motivazionale assoluta. Il terzo motivo è stato ritenuto irrilevante o assorbito dal secondo. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Treviglio in diversa persona fisica; per il resto il ricorso è stato rigettato. In origine l'imputata era stata riconosciuta responsabile dell'art.10-bis D.Lgs. n.286/1998 e condannata a una ammenda di €5.000,00, statuizione ora annullata e rimessa al nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 10-bis D.Lgs. n. 286/1998
Norma che disciplina la fattispecie di reato contestata (illecito connesso alla presenza sul territorio nazionale); la corte ha confermato che l'imputazione era stata formulata ai sensi di questa disposizione ma ha annullato la sentenza per carenza motivazionale senza entrare nel merito della qualificazione sostanziale
art. 170 cod. proc. pen.
Regola la notificazione tramite ufficio postale al domicilio eletto o dichiarato; qui il tentativo di notifica a mezzo posta non riuscito per irreperibilità integra l'ipotesi prevista connessa all'art.161 c.p.p.
art. 161 cod. proc. pen.
nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato, ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha interpretato l'art.161(4) nel senso che la consegna dell'atto al difensore è legittima quando il tentativo postale sia andato a vuoto per irreperibilità, senza obbligo di ulteriori adempimenti
artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
Riferite dalla Corte come norme applicabili nel caso in cui l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non abbia potuto comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto; in tale ipotesi si devono attivare le relative disposizioni sulla notificazione
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; lett. e) per travisamento della prova. La difesa ha invocato tali letture per i rispettivi motivi di impugnazione
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati dalla difesa in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che, alla luce della corretta interpretazione delle norme di notificazione, non ricorresse la violazione denunciata
art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito)
Norma indicata dalla difesa in relazione alla sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid; la Corte ha ritenuto il motivo irrilevante nella fattispecie concreta e lo ha assorbito dal rilievo decisorio principale
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Consentì alla trattazione del processo con contraddittorio scritto in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; nel caso specifico le parti non hanno chiesto discussione orale e il procedimento è stato trattato per iscritto
Sezioni Unite, sentenza 25 novembre 2021 (informazione provvisoria n.20/2021)
nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato, ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen..
Principio giurisprudenziale fondamentale usato dalla Corte per ritenere valida la notifica mediante consegna al difensore dopo esito negativo della notifica postale per irreperibilità
Massime di principio
- La notifica effettuata tramite servizio postale al domicilio dichiarato che non riesca per irreperibilità legittima, senza ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161(4) c.p.p., salvo casi in cui l'imputato fosse impedito per caso fortuito o forza maggiore a comunicare il mutamento del domicilio
- Il giudice può usare moduli a stampa, ma la motivazione non può essere generica: deve contenere riferimenti concreti e specifici ai fatti e agli atti che hanno determinato la decisione; la mancanza di tale motivazione comporta l'annullamento e il rinvio
- Se da atti di polizia o documenti emergono elementi che possono incidere sulla qualificazione della condotta o sulle circostanze (es. possibile regolarizzazione, comportamento collaborativo), il giudice deve considerarli e motivare il loro peso; l'omessa valutazione può costituire travisamento della prova
- Le questioni relative alla sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica vanno valutate con attenzione al testo normativo e al periodo temporale stabilito dalla norma; tuttavia la loro rilevanza può risultare assorbita se la decisione è annullata per altri vizi più gravi
- In cassazione la struttura dei mezzi di impugnazione è vincolata: i motivi devono essere inquadrati correttamente (es. vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p. lett. c), travisamento della prova lett. e) ) e devono essere supportati da atti e da adeguata argomentazione
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